Anonimo

chiede:

Buongiorno, purtroppo leggendo già le numerose domande e risposte ad altri
utenti, ancora non mi è chiaro cosa avverrà per la mia situazione.
Attualmente sono impiegata (assunta il 01/04/09) con contratto a termine
il 31/03/10 (sostituzione maternità) e sono in stato astensione per
gravidanza a rischio dal 28/01/10 (il parto è previsto per il 24/07/10).
Ovviamente ho già in mano da Gennaio il foglio rilasciato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di cui una copia in possesso dell’azienda e la
stessa in questi ultimi 2 mesi di contratto mi ha pagata l’80% del normale
stipendio. All’ufficio INPS mi hanno detto che alla scandenza del
contratto dovrò iscrivermi all’ufficio di collocamento e poi tornare da
loro con la domanda di pagamento prestazioni economiche di maternità.
L’impiegato mi ha fatto intendere che questo vale sia per la maternità che
la disoccupazione, e mi ha detto che poi dovrò tornare di nuovo al settimo
mese (quindi a fine maggio) con la domanda di astensione obbligatoria per
maternità. Presumo che essendo già in gravidanza anticipata dovrei
percepire l’indennità anche tra aprile e maggio? oppure in questi 2 mesi
mi daranno solo la disoccupazione? e dopo i 3 mesi dal parto avrò diritto
alla disoccupazione? forse vogliono farmi fare domanda anche per la
disoccupazione per poi sospenderla e farla riprendere dopo i 3 mesi dal
parto? ho attualmente alle spalle circa 10 anni di contributi (anche se in
diverse aziende e con diversi tipi di contratto), non sono sposata e sono
molto preoccupata di non riuscire a trovare e/o sopportare un nuovo
impiego dopo i primi 3 mesi della mia bambina. Ringrazio anticipatamente
per l’eventuale risposta.

Gent.le Sig.ra
alle lavoratrici gestanti, che all’inizio del congedo per maternità risultano
sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, spetta il
normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di
60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell’assenza o della
disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità.

Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto:
delle assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e
riconosciute dagli enti competenti;
dei periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del bambino dei
quali la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito a una precedente
maternità;
del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale;
del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento.

Qualora il congedo di maternità abbia inizio dopo che siano trascorsi 60
giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto
all’indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice
risulti, alla data di inizio del congedo di maternità, in godimento del
trattamento di disoccupazione. Ovviamente il trattamento di disoccupazione
viene sostituito dall’indennità di maternità.
La lavoratrice che si trova disoccupata da oltre 60 giorni alla data di inizio
del congedo di maternità, ma non è in godimento dell’indennità di
disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e, nell’ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti a suo favore almeno 26
contributi settimanali nell’assicurazione obbligatoria per l’indennità di
maternità.

L’art. 17 della legge n. 1204/71 prevedeva come requisito il possesso di 26
contributi settimanali nell’assicurazione di malattia, norma non più attuale
dal 171/1998 essendo venuto meno l’obbligo di versamento all’INPS dei
contributi di malattia per il SSN.
Sono ora richiesti 26 contributi settimanali nell’assicurazione obbligatoria
per l’indennità di maternità. Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni
La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio del
congedo di maternità ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché
alla data di inizio del congedo di maternità stesso risulti in godimento del
trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
Ovviamente il trattamento di integrazione salariale viene sostituito
dall’indennità di maternità.
La lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere
al momento di inizio dell’astensione obbligatoria deve presentare la domanda
per ottenere l’indennità di maternità direttamente all’ente previdenziale
(INPS) precisando che intende chiedere il pagamento diretto della prestazione,
non avendo possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro.
Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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