Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, ho ricevuto una nuova offerta di lavoro che voglio accettare con inizio 1/11/23. Sono durante la mia maternità obbligatoria, iniziata il 5/4/23. Nel mio attuale contratto di lavoro ho una clausola di non concorrenza di 6 mesi, e in più ci sarebbero – in teoria – i classici 1-3 mesi di preavviso in caso di dimissioni.

Vorrei capire come ci si comporta in questi casi: se si danno le dimissioni durante la maternità il precedente datore è comunque tenuto a pagare l’integrazione del 20% della mia maternità fino alla fine? I mesi di non concorrenza e quelli di maternità possono coincidere visto che c’è già un astensione dal lavoro? Il preavviso va comunque dato o salta? Grazie mille

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, innanzitutto ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 151/2001, le dimissioni rassegnate dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, sono considerate per giusta causa e non richiedono alcun preavviso.

La maternità obbligatoria, in caso di dimissioni, sarà comunque corrisposta dall’INPS, ma senza integrazione del 20%, cui non sarà più tenuto neppure il precedente datore di lavoro. Quando al patto di non concorrenza, la questione da lei sollevata si presta ad entrambe le interpretazioni, ossia: i) essendo cessato formalmente, con le dimissioni, il rapporto di lavoro, l’obbligo di non svolgere attività in concorrenza decorre anche durante il congedo di maternità; ii) sebbene cessato formalmente il rapporto di lavoro, ed essendo prevista per legge l’astensione obbligatoria, il termine di sei mesi può ritenersi sospeso.

Ritengo preferibile la prima soluzione interpretativa, poiché la legge si limita a stabilire un obbligo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque essa sia, ed essendo ipotizzabile anche un’assunzione durante il periodo di congedo obbligatorio (sebbene poi l’attività lavorativa non potrà che essere prestata al termine del periodo di astensione obbligatoria).

In ogni caso consiglio di valutare, unitamente ad un avvocato giuslavorista, la legittimità del patto di non concorrenza, poiché spesso presentano vizi sotto vari profili. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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