Anonimo

chiede:

Salve, le scrivo per avere informazioni sulla richiesta del part-time in seguito alla gravidanza. Io sono una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato e mio figlio ha un anno e mezzo. Al termine del congedo obbligatorio e dopo qualche mese di facoltativa sono rientrata in ufficio, ma avendo i genitori lontani mi rendo conto che con il classico orario full time non riesco a gestire il bambino. Avevo letto che al rientro dalla maternità fosse possibile chiedere il part time. Il mio datore di lavoro però si rifiuta di concedermelo, dicendo che pur essendoci la legge, è sempre a discrezione dell’azienda decidere se concedere o meno il part time. È vero? La ringrazio.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, non esiste un diritto generale alla trasformazione del contratto in uno part-time a seguito della maternità, ma solo una priorità di cui deve tener conto il datore di lavoro. Esiste tuttavia, ai sensi dell’art. 8, 7° comma, d.lgs. 81/2015, il diritto per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro, in questo caso, è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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