Anonimo

chiede:

Buonasera avvocato, ho un contratto di lavoro autonomo e sono al 1° mese di gravidanza, ma non posso lavorare. Mi è stato chiesto di essere io a richiedere la chiusura del contratto. È corretto? A cosa ho diritto come sostegno? Grazie.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, anche le lavoratrici autonome godono oggi di un regime di tutela in caso di eventi quali la maternità (l. n. 81/2017, c.d. Statuto del lavoro autonomo). Nello specifico è stato disposto che la gravidanza di una lavoratrice autonoma che presti la propria attività in via continuativa per il committente, non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro.
L’esecuzione del rapporto, al contrario, in caso di richiesta della lavoratrice, rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse da parte del committente.

Nel caso di maternità, inoltre, la lavoratrice autonoma può essere sostituita tramite altri lavoratori autonomi di sua fiducia e in possesso dei requisiti professionali richiesti (v. art. 14, l. n. 81/2017).

Non è quindi corretto, ed anzi abusivo, richiedere alla lavoratrice autonoma il recesso dal contratto. Potrà farlo il committente laddove venga meno il proprio interesse e solo nel caso in cui l’esecuzione del rapporto venga sospesa a seguito di sua richiesta.
Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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