Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, sono un’educatrice di asilo nido e siccome il mio lavoro viene considerato a rischio, sono in maternità anticipata. Ho un contratto di categoria ANINSEI, in obbligatoria avrò il diritto al 100% della retribuzione, in anticipata invece mi spetta l’80% o anche in questa prima fase il mio datore di lavoro deve integrare fino al 100%? Grazie!!

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno signora, tecnicamente l’astensione obbligatoria – cui fa riferimento anche il CCNL ANINSEI – è quella limitata ai cinque mesi di cui beneficiano tutte le lavoratrici. Tuttavia anche l’astensione anticipata rappresenta un obbligo per la lavoratrice e il datore di lavoro in caso di condizioni di lavoro rischiose.

Il contratto collettivo purtroppo non specifica alcunché: potrebbe essere utile rivolgersi ad uno dei sindacati stipulanti il CCNL ANINSEI (CISL-Scuola; UIL-Scuola; SNALS-CONFSAL) e richiedere un loro parere interpretativo, sulla base delle trattative che hanno caratterizzato l’accordo sull’art. 44 del CCNL. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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