Anonimo

chiede:

Buongiorno, l’azienda per la quale lavoro sarà messa in liquidazione o
verrà ceduta. Io ho un contratto a tempo indeterminato da ormai quasi 8
anni. La cessione o la liquidazione potrebbe avvenire a brevissimo (neanche
un mese circa). Volevo sapere cosa succede nel caso in cui io fossi
incinta di un mese. Mi conviene farmi fare un certificato di maternità a
rischio dalla mia ginecologa? In tal caso avrei diritto per tutta
l’assenza di maternità a rischio al 100% del mio stipendio anche nel caso
di liquidazione oppure subentra comunque la disoccupazione? Cosa succede
invece nel caso in cui la persona è in malattia al momento della cessione
o liquidazione della società? Vi ringrazio anticipatamente della risposta,
che spero arrivi al più presto. Cordialmente,

Gentile utente, se l’azienda sarà messa in liquidazione e lei si trovasse nel periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio, potrebbe continuare a richiedere le prestazioni di cui gode direttamente all’INPS che le garantirebbe l’80% dello stipendio, purtroppo il divieto di licenziamento non si applica in casi di chiusura dell’attività. La cessione o trasferimento d’azienda, invece non incide di regola sui rapporti di lavoro, e se questa si realizzerà con una sostituzione della titolarità impresa, il rapporto di lavoro con la nuova azienda proseguirà senza soluzione di continuità, mantenendo tutti i diritti maturati fino alla data del perfezionamento dell’atto di trasferimento (art. 2112 c.c.). Pertanto lei conserverebbe i suoi diritti sia che si trovi in forza lavoro sia che si venisse a trovare in interdizione dal lavoro per gravidanza o malattia. Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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