Anonimo

chiede:

Salve, avrei alcune domande da fare urgenti che mi preoccupano. Ho una bambina di due anni e mezzo con il mio ex compagno e siamo andati in tribunale dove alla prima ed ultima sentenza abbiamo avuto l’affidamento condiviso. Siccome non mi piacciono degli atteggiamenti che ha lui con sua figlia, ho fatto una denuncia e non so se il caso si riapra prima o poi. Adesso sono incinta di due mesi del mio attuale compagno e non so cosa fare, io vorrei tanto questo bambino ma ci sono molti problemi in questo momento ed io non ho neanche lavoro. Per adesso vivo con i miei. Inoltre in molti e tra questi anche il mio avvocato, mi hanno anche detto che non posso convivere attualmente con il mio ragazzo per via della bambina e del tribunale perché è possibile che io perda l’affido dato che il padre della bambina può appigliarsi a tutto per via dell’odio che c’è tra lui ed il mio attuale compagno. (Chiedo a lei tutto questo perché il mio avvocato è amico di famiglia e i miei genitori preferisco non sappiano nulla). Adesso la mia domanda è: cosa può succedere se io tenessi il bambino? Sarebbe un problema per la situazione che ho e potrebbero togliermi la bambina? Non posso davvero andare a convivere con il mio compagno?
Scusi il disturbo, spero lei possa aiutarmi. Grazie e buona serata!

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice,
la sua domanda è molto delicata ed innanzitutto mi preme rassicurarLa che la nascita di un nuovo figlio di per sé non può e non dovrebbe mai essere considerata come un evento che negativamente può incidere sull’affidamento condiviso del figlio già nato. Differente è il fatto che il minore deve essere sostenuto ed accompagnato anche psicologicamente nella comprensione del nuovo assetto relazionale, tra i quali vi è la nascita di un fratello, ma anche e in primis la fine della relazione dei propri genitori. La modalità concreta va valutata caso per caso, tenuto conto di vari fattori tra i quali l’età ed il carattere del minore.
Le ricordo che scopo delle leggi e quindi le decisioni del Tribunale nell’ambito dell’affidamento dei figli minori vengono prese nell’interesse primario del benessere psicofisico del minore. Questo comprende anche la necessità fondamentale del figlio di mantenere la continuità dei rapporti con entrambi i genitori, che mi porta a risponderLe sull’altra e differente questione: la scelta, anch’essa del tutto personale, di intraprendere una convivenza con il nuovo compagno. In questo caso occorre non confondere il piano relazionale con l’aspetto genitoriale. Impedire la costruzione e l’evoluzione di un rapporto non è legittimo, né utile e costruttivo e violerebbe delle libertà costituzionali fondamentali. Nel caso di un rapporto solido e non occasionale quale il Suo, la legge prevede delle limitazioni soltanto e nella misura in cui questo possa costituire un pregiudizio per gli interessi morali e materiali del figlio.
In linea di massima, la convivenza con il nuovo compagno può incidere sulle questioni economiche: sull’eventuale assegno di mantenimento che Lei percepisce, se eravate sposati; o sull’importo dell’assegno di mantenimento per la bambina. Oltre a questo, si potrebbero determinare, a livello psicologico, delle difficoltà per Sua figlia, che vede ricrearsi per la madre un nuovo legame affettivo. Spesso purtroppo nelle vicende familiari si sviluppano atteggiamenti poco sani, per cui passaggi importanti come questi, invece di essere gestiti per la sola finalità del benessere del figlio, vengono usati contro l’altro genitore per ottenere cambiamenti nell’affido.
Sono certa che il Suo avvocato di fiducia saprà ricollocare le eventuali eccezioni sollevate dal Suo ex compagno al di fuori della questione dell’affido. Inoltre, come sempre quando il grado di litigiosità è molto alto, Le consiglio anche per avere soluzioni stabili e che veramente possano risolvere la controversia di valutare se sia il caso di ricorrere a strumenti quali la mediazione familiare, che ha l’obiettivo di sostenere le parti stesse durante le varie fasi di scioglimento del rapporto.
Un cordiale saluto.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Non ci sono ancora voti.
Attendere prego...

Specializzazione

  • Avvocato