Anonimo

chiede:

Buongiorno, io lavoro come commessa presso un supermercato e sono assunta con contratto a tempo determinato, il quale è giunto alla terza proroga di sei mesi. Ho appena saputo di essere incinta, e mi è stato riferito dall’azienda che non posso più lavorare e che devo avere il certificato di malattia finché non arriva quello della maternità anticipata. Stamattina purtroppo mi è stato detto che l’ufficio personale preferisce licenziarmi. Ma se ciò avviene subito e rimango scoperta di maternità? O il licenziamento non può avvenire fino al compimento dell’anno del bambino? In tal caso posso chiedere la disoccupazione? A che ente posso rivolgermi per non rimanere “scoperta”? Grazie

Avv. Claudia Pace

risponde:

Buongiorno, a norma dell’art. 54 comma 3 del Dlgs 151/2001, il licenziamento durante il periodo di tutela legale per la maternità è consentito in alcuni casi eccezionali, tra cui la scadenza del contratto a termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato, come il Suo. Sino alla scadenza del termine il datore di lavoro non potrà licenziarla. Si tratterebbe di un licenziamento illegittimo. Il rapporto potrà, però, essere risolto alla naturale scadenza del termine; successivamente a ciò non avrà diritto alla retribuzione. La legge in questo caso a tutela della maternità prevede che, in caso di scadenza del contratto a tempo determinato durante i periodi di congedo di maternità sia obbligatoria che anticipata, la lavoratrice avrà diritto a percepire l’indennità di maternità.

L’indennità di maternità in caso di scadenza del contratto viene riconosciuta in modalità differenti in base al fatto che il rapporto di lavoro si sia concluso da più di 60/120 giorni o meno. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione. Le consiglio quindi di recarsi presso un centro INPS per valutare l’esistenza dei presupposti di legge e avviare la procedura.
Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Rating: 5.0/5. Su un totale di 1 voto.
Attendere prego...

Specializzazione

  • Avvocato

Categorie