Indennità di maternità: "Quanto mi spetta?"
L’indennità di maternità è una somma che spetta per legge alla lavoratrice, oppure al padre nel caso in cui la madre non possa avvalersene, ed è calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga.

L’indennità di maternità è una somma che spetta per legge alla lavoratrice, oppure al padre nel caso in cui la madre non possa avvalersene, ed è calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga.
Ogni lavoratrice, però, deve tenere conto di determinati requisiti, che non sono obbligatoriamente connessi al congedo di maternità. Infatti, con la legge n. 81 del 22 maggio 2017, il congedo non è più obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, che godono comunque dell’indennità, che si astengano dall’attività lavorativa o meno.
Vediamo meglio in cosa consiste davvero l’indennità di maternità, quali sono i requisiti per accedervi, di caso in caso, come richiederla e soprattutto qual è l’importo e per quanti mesi viene erogato.
L’indennità di maternità è un rimborso alternativo alla retribuzione lavorativa. In sostanza si percepisce ugualmente lo stipendio, ma non lo stesso importo, durante il periodo chiamato congedo di maternità. Quest’ultimo spetta alle donne durante la gravidanza e dopo, durante il puerperio.
Il diritto a ricevere l’indennizzo è previsto anche in caso di adozione o affidamento dei minori, come spiega l’Inps, e spetta a diverse categorie di lavoratrici.
Alle lavoratrici spetta per legge un periodo di maternità, cioè di astensione o congedo obbligatorio dal lavoro, pari a 5 mesi. È possibile fruirne in tre modalità diverse:
Nell’arco dei 5 mesi la lavoratrice dipendente percepisce l’indennizzo, a carico dell’Inps ma anticipato dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).
L’Inps effettua invece il pagamento direttamente, con bonifico postale o accredito sul conto corrente l’indennità delle lavoratrici:
Per richiedere il diritto di indennità di maternità, bisogna presentare domanda all’Inps, o affidarsi al Caf, prima dello scadere di un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Dopo questo periodo, non si potrà più beneficiare dell’indennizzo.
Alla lavoratrice spetta l’80% della retribuzione giornaliera percepita nel mese lavorativo pre-congedo. In particolar modo si fa riferimento all’ultima busta paga. L’indennità, inoltre, comprende anche rateo giornaliero, tredicesima, eventuale quattordicesima, premi e trattamenti accessori, se previsti.
L’indennizzo, dopo il congedo obbligatorio, scende al 30% se si usufruisce della maternità facoltativa. Si tratta in questo caso di un congedo parentale della durata massima di 10 mesi, che spetta a entrambi i genitori – quindi anche al papà – entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Come capire qual è la retribuzione giornaliera? Bisogna fare un calcolo in base all’importo dell’ultima busta paga, prendendo l’importo totale della retribuzione del mese e dividendolo per 30. Per altri casi specifici, conviene rivolgersi al Caf di riferimento o direttamente all’Inps.
Va presentata l’apposita domanda, alla quale è possibile accedere dal sito istituzionale dell’Inps, solo se provvisti di Pin o Spid. Bisogna inoltrare la richiesta due mesi prima la data presunta del parto e non oltre un anno.
La domanda può anche essere presentata al contact center Inps oppure negli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Bisogna essere in possesso di certificato medico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che provvederà automaticamente all’invio telematico del documento.
La lavoratrice dovrà poi comunicare la nascita e le generalità del bambino entro 30 giorni dal parto.
Articolo originale pubblicato il 4 ottobre 2019
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