L’assistenza sanitaria all’estero è garantita al cittadino italiano con modalità diverse a seconda delle esigenze terapeutiche e del Paese presso cui ci si trova o in cui è necessario andare per essere curati. In quest’ultimo caso bisogna distinguere i Paesi dell’Unione Europea e quelli con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni bilaterali da quelli extra Unione Europea.

È necessario effettuare una distinzione tra l’assistenza sanitaria presso i centri di altissima specializzazione all’estero per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia e l’assistenza erogata a coloro che si trovano temporaneamente all’estero e hanno bisogno di cure urgenti.

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Centri di altissima specializzazione all’estero

Per l’assistenza sanitaria presso i centri di altissima specializzazione all’estero, le norme nazionali e regionali individuano due modalità diverse di assistenza: indiretta e diretta. Nel caso di assistenza indiretta le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura estera sono a carico del cittadino che ha diritto, previa autorizzazione, ad un parziale rimborso da parte dell’ASL di appartenenza. Nel caso di assistenza diretta il cittadino, previa autorizzazione, si rivolge alla struttura estera, le cui prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dall’ASL di residenza: rimane a carico del cittadino il prezzo del ticket applicato nel Paese dove è ubicato il centro di altissima specializzazione. La forma diretta si applica solo per le strutture situate nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea o dei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali; la forma indiretta si riferisce a prestazioni sanitarie erogate in Paesi dell’Unione Europea, in cliniche private non convenzionate e in Paesi extra Unione Europea.

L’assistenza sanitaria a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, di studio o di turismo è assicurata solo nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali ha stipulato convenzioni bilaterali ed è erogata in forma diretta.

Prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all’estero in forma indiretta

Le ASL ai sensi del D.M. del 3 novembre 1989 sono tenute ad autorizzare prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione presso centri di altissima specializzazione all’estero se al cittadino non può essere garantita un’adeguata assistenza in Italia, per tempi di attesa troppo lunghi o per mancanza di attrezzature appropriate o perché non rientrano tra le prestazioni erogate dai presidi sanitari pubblici o privati convenzionati.

Affinché il cittadino si possa avvalere dei centri ad altissima specializzazione all’estero per ottenere prestazioni sanitarie rimborsabili parzialmente, è necessaria l’autorizzazione dell’ASL di appartenenza. Per ottenere tale autorizzazione è necessario presentare una domanda agli uffici competenti dell’ASL di appartenenza corredata dalla richiesta motivata di un medico specialista di trattamenti non eseguibili o eseguibili in tempi non adeguati alle esigenze del paziente nelle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale, sulla quale deve essere indicato il centro estero che effettuerà  la prestazione. Questa richiesta viene trasmessa direttamente dall’ASL, entro 3 giorni, al Centro regionale di riferimento competente per il tipo di patologia il quale deve comunicare la sua risposta all’Azienda sanitaria entro 7 giorni. Il Centro regionale di riferimento ha la facoltà  di richiedere ulteriore documentazione e rinviare la sua risposta per altri 7 giorni. In caso di mancata risposta nei tempi previsti, la valutazione si intende positiva ed autorizzabile da parte dell’ASL. Contro il parere negativo del Centro regionale di riferimento è possibile presentare ricorso amministrativo entro 15 giorni dalla notifica. Sono previste deroghe alla procedura standard per l’autorizzazione nei casi di gravità  ed urgenza.

Le spese di carattere strettamente sanitario (intendendo per tali quelle riferite agli onorari professionali, alla degenza, alla diagnostica strumentale e di laboratorio, ai farmaci, protesi, ecc.) sostenute presso centri privati sono rimborsabili nella misura massima dell’80% delle tariffe applicate nelle strutture pubbliche o private senza scopo di lucro. Il cittadino deve produrre apposita documentazione vistata dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dalla quale risulti l’importo delle tariffe relative alle prestazioni erogate.

Le spese di trasporto o di viaggio del paziente sono rimborsabili nella misura dell’80% della tariffa ferroviaria più economica (seconda classe) o di altro mezzo di trasporto (anche aereo) se autorizzato preventivamente dal Centro regionale di riferimento. Anche le spese di trasporto o di viaggio dell’accompagnatore sono rimborsabili nella stessa misura nel caso di minori di 18 anni, di persone non autosufficienti o di persone per le quali il Centro regionale di riferimento abbia autorizzato l’accompagnatore.

Le spese per le prestazioni erogate da personale non dipendente della struttura estera, ma in essa operante in qualità  di libero professionista sono rimborsabili nella misura del 40%.

I cittadini che si trovano in una situazione di indigenza hanno diritto ad un acconto sul rimborso spettante, anche prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità  della spesa o delle modalità  di pagamento utilizzate presso la struttura estera. Gli acconti non possono superare il 70% del prevedibile rimborso spettante.

Non sono rimborsabili le spese di soggiorno nella località estera ad eccezione di quelle sostenute dalle persone handicappate e dai loro accompagnatori nei casi in cui nei centri esteri non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, in quanto il soggiorno in alberghi o strutture collegate al centro è da considerarsi equiparato alla degenza ospedaliera per cui rimborsabile. Infine, l’ASL, sentita la Regione, può concedere un rimborso, parziale o totale, per le spese rimaste a carico del paziente (20%) qualora esse siano particolarmente elevate in relazione al reddito del nucleo familiare.

Per ottenere il rimborso di quanto dovuto è necessario presentare le fatture o altra documentazione quietanzata, vistate dal consolato italiano presso il Paese in cui sono state effettuate le prestazioni, all’ASL di residenza; il pagamento verrà effettuato entro qualche mese.

Prestazioni sanitarie effettuate all’estero in forma diretta

Nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi con i quali il Ministero della Sanità ha stipulato apposite convenzioni, per prestazioni sanitarie non effettuabili nel territorio nazionale o effettuabili in tempi non adeguati alle esigenze terapeutiche, è possibile fruire di due forme di assistenza: quella indiretta e quella diretta.

La forma di assistenza diretta prevede che il cittadino, previa autorizzazione dell’ASL di residenza, riceva all’estero le prestazioni sanitarie pagando solo l’importo del ticket sanitario qualora sia previsto dalle norme vigenti in quel Paese. Le disposizioni dei Paesi esteri in tema di esenzione ticket non sono identiche a quelle italiane per cui è necessario verificare quale documentazione il Paese di destinazione richiede per potersi avvalere di eventuali agevolazioni riconosciute ai disabili.

Se il costo della prestazione rimasto a carico del cittadino è elevato rispetto al reddito complessivo del nucleo familiare (in particolare, è superiore al 10%), è possibile ottenere un rimborso parziale o totale. Per usufruire dell’assistenza all’estero in forma diretta è necessario il rilascio di un’autorizzazione, il cosiddetto Modello E 112. Per ottenere tale autorizzazione il cittadino deve presentare domanda all’ASL di residenza allegando la cartella clinica e la richiesta di un medico specialista. L’Azienda sanitaria, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda, invia la documentazione al Centro regionale di riferimento che deve valutare l’esistenza dei presupposti per l’autorizzazione. Entro 7 giorni il Centro regionale di riferimento deve comunicare all’ASL l’esito positivo o negativo della valutazione oppure rinviare la risposta di altri 7 giorni per ulteriori accertamenti. Ricevuto il parere favorevole del Centro regionale di riferimento, o trascorsi i 7 giorni senza alcuna comunicazione, l’ASL di appartenenza provvede al rilascio del Modello E 112.

Al rientro in Italia è opportuno presentare all’ufficio competente dell’ASL di residenza la documentazione relativa al pagamento di quanto rimasto a carico e una copia della cartella clinica.

Prestazioni sanitarie erogate nei paesi dell’Unione Europea
ai cittadini italiani in soggiorno temporaneo

I cittadini italiani che si recano all’estero per motivi di lavoro, di studio o di turismo possono ottenere prestazioni sanitarie nei casi di urgenza solo nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni bilaterali.

Per usufruire di questo tipo di assistenza, in caso di soggiorno nei Paesi dell’Unione Europea, è necessario richiedere all’ASL di residenza il rilascio dell’apposito modello E 111.

In caso di soggiorno nei Paesi extra Unione non esiste un unico modello, ma per ogni Paese è stato predisposto un modulo in relazione al contenuto della convenzione bilaterale. In genere, queste convenzioni prevedono l’assistenza sanitaria solo ad alcune categorie di persone, come i lavoratori o i pensionati che percepiscono una pensione da lavoro, ed ai familiari a carico.

Il modello E 111 è rilasciato dall’ASL di residenza per assicurare al cittadino italiano, temporaneamente in un Paese dell’Unione Europea, le prestazioni sanitarie urgenti ed eventuali ricoveri ospedalieri in tutto il periodo di permanenza nella nazione estera. Possono ottenere questo modello tutti i cittadini italiani e comunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; ne sono esclusi i cittadini extracomunitari anche se residenti e lavoratori iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione di quelli che risultano a carico di lavoratori cittadini italiani.

La condizione di urgenza è valutata dalla struttura sanitaria estera che deve fornire la prestazione per il periodo riportato sul modello E 111. La validità del modello E 111 è normalmente di un mese, massimo tre; in caso di necessità, per malattie insorte entro il periodo autorizzato, può essere prorogata per consentire la guarigione.

Nel caso in cui sia rilasciato un modello con validità superiore ad un mese, è necessario operare la sospensione del medico di famiglia. Se il cittadino italiano non è in grado di esibire il modello perché sprovvisto, è possibile che la struttura estera lo richieda direttamente all’ASL di residenza.

Se il modello non può essere esibito o accettato dalla struttura estera, per motivi non imputabili all’interessato, il cittadino è tenuto a pagare l’intero importo delle prestazioni ottenute. L’interessato, al rientro in Italia, può chiedere il rimborso di quanto l’ASL avrebbe speso se la malattia fosse stata assistita direttamente dall’istituzione del luogo di soggiorno. Per ottenere questo rimborso è necessario presentare, entro tre mesi, una richiesta all’ASL di residenza allegando la cartella clinica e la documentazione originale attestante il pagamento delle prestazioni sanitarie ottenute all’estero.

 

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