Francesca
chiede:
Buonasera, sono assunta con un contratto a tempo determinato (con vari rinnovi) dal 2015 presso lo stesso datore di lavoro. Mi è sempre stato promesso il rinnovo dello stesso (e anche il passaggio a tempo indeterminato). Questo contratto è in scadenza a fine settembre ma sono incinta di 2 mesi quindi, per essere trasparente, la prossima settimana lo comunicherò al mio principale, anche se so che potrebbe non rinnovarmi il contratto. Se decidesse in questi termini avrei diritto alla disoccupazione ma non alla maternità (il termine è a aprile), oppure una sostituisce l’altra per un periodo, o addirittura la sospende? Nel caso di nuove assunzioni avrei qualche “priorità”o devo mettermi il cuore in pace? La ringrazio per le delucidazioni che mi saprà dare. Cari saluti
Gentile lettrice, le due indennità di maternità e di disoccupazione non sono cumulabili, e vige una preferenza dell’indennizzo di maternità rispetto a quello di disoccupazione. Nelle situazioni come la Sua, ove il periodo di congedo per maternità inizia dopo 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, si realizza in effetti una sospensione della disoccupazione. Lei quindi potrà chiedere la disoccupazione e poi, per il periodo di congedo di maternità obbligatorio, il relativo indennizzo. Dovrà essere già in possesso dell’indennità di disoccupazione alla data di inizio congedo di maternità, e in pratica l’indennità di maternità prenderà il posto della Naspi, la quale tornerà ad essere corrisposta al termine del congedo. Cari saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato