Anonimo

chiede:

Buonasera, avrei bisogno di alcune informazioni rispetto alla maternità
anticipata e alle detrazioni in busta paga. Sono in maternità anticipata
da
tre mesi, durante i quali non mi è stato ovviamente rinnovato il
contratto
di lavoro che era in scadenza. Vorrei sapere se ho diritto comunque agli
assegni familiari e alla detrazione per i figli a carico in busta paga
visto che ho già un bambino interamente a mio carico. Vi ringrazio
sentitamente per il servizio che offrite e vi invio i miei più cordiali
saluti

Gentile Alessandra, gli assegni familiari spettano ai lavoratori dipendenti
in attività, ai disoccupati indennizzati, ai lavoratori cassaintegrati, ai
lavoratori in mobilità, ai lavoratori in malattia o in maternità e ai
pensionati ex lavoratori dipendenti; spetta anche ai lavoratori con
contratto a termine. Per averne diritto è necessario che il reddito
familiare non superi determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Il
reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che
compongono il nucleo familiare prodotto nell’anno solare precedente; decorre
dal primo luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno
successivo. L’assegno familiare spetta per i componenti del nucleo familiare
costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai figli
di età inferiore a 18 anni, da figli maggiorenni inabili, dai fratelli
sorelle e nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni
inabili purché orfani. Uno dei presupposti per ottenere la corresponsione
dell’assegno familiare, oltre a quella del limite di reddito, è che almeno
il 70% del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare sia costituito
da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi
dei lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in
occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi
all’INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli
dipendenti, disoccupati ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.
Serve un’autorizzazione preventiva dell’INPS da consegnare al datore di
lavoro nei casi di: figli di divorziati, figli naturali riconosciuti da
entrambi i genitori. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi direttamente
all’INPS per richiedere tutte le informazioni. Quanto alle modalità di
richiesta delle detrazioni d’imposta per i figli a carico: le detrazioni
figli a carico o coniuge sono riconosciute se il lavoratore dichiara di
avervi diritto, indicando le condizioni e comunicando tempestivamente
eventuali variazioni (e quindi eventuali nascite); la dichiarazione deve
essere annuale; con riferimento alle detrazioni per familiari a carico, la
dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i
quali viene richiesta la detrazione. Le detrazioni variano a seconda
dell’età dei figli e ad altri parametri. Per legge vanno ripartite al 50%
tra i coniugi, salvo diverso accordo (normalmente spettano al coniuge che ha
il reddito più alto). Il Suo datore di lavoro deve riconoscere, su Sua
comunicazione, le detrazioni fiscali per i familiari a Suo carico ed
attribuirle mensilmente sulla Sua busta paga. Se per errore il Suo datore di
lavoro non le avesse riconosciute, oltre a farglielo presente (se ci sono i
requisiti per averle), potrà recuperarle compilando il modello 730. Cordiali
saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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