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Contraccezione
INTERRUZIONE
VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
In
Italia la IVG è sancita dalla Legge 194 del 22 maggio 1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione
volontaria della gravidanza
- La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di
gravidanza. Entro questo termine l'intervento comporta rischi minimi
(dal punto di vista fisico).
- Trascorso tale termine, l'interruzione della gravidanza è possibile
solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal
medico con l'eventuale consulenza di altri specialisti.
- Le donne di età inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare
l'interruzione volontaria della gravidanza, devono avere
l'autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare.
- I medici hanno comunque la possibilità dell'obiezione di coscienza.
L'utilizzo della pillola in Italia, che si è più che raddoppiato
negli ultimi 15 anni, ha sicuramente contribuito alla notevole
riduzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza.
Dall'83 ad oggi il numero di aborti si è quasi dimezzato passando
da ca. 234.000 interruzioni di gravidanza nel 1983 a ca. 138.000
interventi nel 1998. Questo significa che nel 1983 quasi 17 donne su
1000 in età feconda avevano interrotto volontariamente la
gravidanza, mentre nel 1998 erano meno di 10. Tale riduzione è stata osservata però prevalentemente nella fascia
di età media e medio-alta (sopra i 20 anni), mentre il ricorso
all'aborto nelle adolescenti si è ridotto solo di poco.
Anche
in Italia sempre meno donne italiane praticano l’aborto, ma il
ricorso all’interruzione di gravidanza tra le donne straniere che
vivono in Italia è molto elevato. È quanto risulta dall’ultima
Relazione al parlamento del Ministro della Salute sulla attuazione
della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità
e per l’interruzione volontaria di gravidanza, che presenta i dati
preliminari per l’anno 2003 ed i dati definitivi relativi
all’anno 2002. Per quanto riguarda i dati preliminari, nel 2003
sono state notificati 132.795 interventi, con un decremento dell'1%
rispetto al dato definitivo del 2002, e un decremento del 43,4%
rispetto al 1982, l'anno che registrò il ricorso più elevato all'IVG.
L.
22 maggio 1978, n. 194
1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela
la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della
gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il
controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e
sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative
necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della
limitazione delle nascite.
2.
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405
, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la
donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei
spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui
servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti
dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle
modalita' idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando
direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi,
quando la gravidanza o la maternita' creino problemi per risolvere i
quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera
a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre
la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base
di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini
previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che
possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La
somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e
nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è
consentita anche ai minori.
3.
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla
presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo
5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le
regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio.
4.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione
della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio
pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o
a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge
ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un
medico di sua fiducia.
5.
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover
garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni
caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della
gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche,
o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con
la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni
dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la
porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in
grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre,
di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia
dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia
questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto
della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna
stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, anche sulla base
dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la
determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa
sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale
cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture
socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia
immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con
tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi
autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non
viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il
medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di
interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui
all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche
dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta
richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i
sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la
interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole
ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta
giorni, può essere praticata:
a)
quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la
vita della donna;
b)
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi
a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino
un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
7.
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi
della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire
la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al
direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi
immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per imminente pericolo per la vita della donna,
l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle
procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di
cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità
di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo
6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura
idonea a salvaguardare la vita del feto.
8.
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra
quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968,
numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di
controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti
ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26
novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di
gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni
l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso
case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti
igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il
Ministro della sanita' con suo decreto limiterà la facoltà delle
case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione
della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di
interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto
al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente
presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di
degenza consentiti per gli interventi di interruzione della
gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno
precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la
regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le
case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra
i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di
interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere
effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie
locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,
funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5
e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla
donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono
titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero.
9.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed
agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o
dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento
della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere
revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al
precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto
dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente
le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e
conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura
autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento
delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo
le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne
controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non
può essere invocata dal
personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando,
data la particolarità delle circostanze, il loro personale
intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in
imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata,
con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a
procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza
previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma
precedente.
10.
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza
relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze
previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni
sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni
ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n.
386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno
diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e
farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti
effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5
e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o
che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche
o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario
nazionale.
11.
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale
il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e
della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare
menzione dell'identità' della donna. Le lettere b) e f)
dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
12.
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure
della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna
è di eta' inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della
gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna
stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni,
quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela,
oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano
pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le
procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla
richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice
tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro
cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà,
delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza
dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della
minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare,
certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano
l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce
titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le
procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di
chi esercita la potestà o la tutela.
13.
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di
cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia
legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata
dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del
tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere
confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice
tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della
richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla
sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e
sulla gravidanza e specie dell'infermità' mentale di essa nonché il
parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo
ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal
ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il
provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 8.
14.
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla
regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei
procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da
rispettare la dignità personale della donna. In presenza di
processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o
malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione
della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per
la prevenzione di tali processi.
15.
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le
arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della
gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose
dell'integrità' fisica e psichica della donna e meno
rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono
inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone
interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione
sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi
anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della
gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e
5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio
regionale.
16.
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della
legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema
della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni
necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di
questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il
Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di
specifica competenza del suo Dicastero.
17.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della
gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito
con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con
la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è
aumentata.
18.
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a
chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette
a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà
se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai
fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della
donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva
una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a
dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se
la donna è minore degli anni diciotto.
19.
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è
punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la
multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti
dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza
delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la
reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o
interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le
pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino
alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai
commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la
reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la
lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene
stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la
lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20.
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è
commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi
dell'articolo 9.
21.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice
penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o
di ufficio, rivela l'identità' - o comunque divulga notizie idonee a
rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi
previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622
del codice penale.
22.
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo
comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per
il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il
fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il
giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli
articoli 4 e 6.
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