Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che interessa una donna nell’ultimo periodo della gravidanza e dopo la nascita del bambino.

In particolare, il congedo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e prosegue fino a 3 mesi dopo il parto. Di recente è stata poi introdotta la possibilità di usufruirne interamente dopo la nascita del bambino. Vediamo come funziona, a chi spetta e come farne richiesta.

Cos’è il congedo di maternità

A definire le modalità del congedo è il Testo unico della maternità e paternità disciplinato dal decreto legge 151 del 26 marzo 2001. Come spiega l’Inps

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Come funziona il congedo di maternità

Come anticipato, il congedo di maternità si compone di 5 mesi di astensione lavorativa obbligatoria, così distribuiti:

  • astensione dal lavoro per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto;
  • astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi al parto.

In alcuni casi particolari il medico può disporre la cosiddetta maternità anticipata, che scatta quando la gravidanza è considerata a rischio oppure quando le mansioni svolte sono particolarmente gravose o in un ambiente potenzialmente insalubre.

Se il parto è prematuro, quindi avviene in anticipo rispetto alla data presunta, ai 3 mesi di congedo dopo il parto si aggiungono i mesi non goduti prima del parto, anche se la somma supera così i 5 mesi.

Se il parto avviene dopo il termine presunto si contano i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva. Se la gravidanza è gemellare la durata del congedo è invece la stessa.

Nel periodo del congedo di maternità o paternità si ha diritto a un’indennità pari all’80% della propria retribuzione, che si calcola in base all’ultimo stipendio percepito prima del congedo.

Il congedo esclusivo dopo il parto

Una novità è rappresentata da un emendamento inserito nella legge di Bilancio approvata a fine 2018, che prevede invece la possibilità di rimanere al lavoro fino al momento del parto, quindi al nono mese di gravidanza, e di usufruire così dei 5 mesi di congedo dopo la nascita del bambino.

Una scelta che spetta alla futura mamma e che dovrà essere sottoposta all’approvazione del medico: come spiega un’apposita circolare Inps

è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La maternità anticipata

Come abbiamo visto in alcuni casi il congedo di maternità è anticipato. Questo può avvenire per tre motivi:

  • gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • condizioni ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • quando la lavoratrice si adibita ad attività lavorativa faticosa o insalubre, o che la espone a rischi per la salute e la sicurezza, e non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nel primo caso l’interdizione anticipata dal lavoro è disposta dall’ASL, negli altri due casi, invece, è disposta dall’Ispettorato del Lavoro.

Come presentare la domanda di congedo

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Il Testo unico prevede che la lavoratrice, entro il  7° mese di gestazione, presenti al proprio datore di lavoro e all’Inps la domanda di congedo di maternità unita al certificato medico che indichi il mese di gestazione e la data presunta del parto.

La domanda di maternità va presentata via web tramite il sito dell’Inps oppure chiamando il Contact Center (al numero 803164 gratuito da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile a pagamento).

In alternativa è possibile rivolgersi ad un Caf o patronato. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

A chi spetta il congedo di maternità

L’indennità di maternità spetta:

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità;
  • alle donne disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo sia iniziato entro i 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro oppure oltre i 60 giorni ma vi sia diritto alla disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione. Le donne disoccupate che hanno svolto lavori esclusi dall’indennità di disoccupazione possono fare richiesta del congedo se questo inizia entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, a patto che all’Inps siano stati versati 26 contributi settimanali nei due anni precedenti il congedo;
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • colf e badanti se in possesso dei requisiti (versamento di 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti);
  • alle lavoratrici a domicilio;
  • alle lavoratrici impiegate in attività socialmente utili o di pubblica utilità;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Romina

chiede:

Diverso è il caso delle dipendenti della Pubblica amministrazione, che devono fare riferimento all’amministrazione pubblica da cui dipendono.

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