Anonimo

chiede:

Gent.le Avvocato, sono da alcuni anni lavoratrice dipendente all’estero (Austria) e attualmente in congedo di maternità. La bimba (è il primo figlio) dovrebbe nascere ad ottobre, per allora rientrerò in Italia per motivi di lavoro di mio marito. Qualora dovessi licenziarmi in Austria a causa del cambio di residenza, perderei il periodo di aspettativa per maternità previsto in Austria, l’indennità per tale periodo, la garanzia
del posto di lavoro, etc… A cosa potrei invece avere diritto in Italia?
Oppure cosa prevede la Comunità Europea in questi casi, i diritti/tutele
maturati in uno Stato non vengono mantenuti o erogati anche se ci si sposta
in un altro Stato in Europa? Ringrazio per la cortesia.

Salve, la normativa di riferimento è sempre quella nazionale (ovvero del paese di residenza). Non
le consiglio proprio di rinunciare ai pregressi diritti maturati in Austria. In Italia, in qualità
di disoccupata, potrebbe avere diritto alle prestazioni agevolate ma occorre fare l’ISEE e se non
rientra nei parametri non le spetta niente. Cordialità

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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