Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono appena stata chiamata per un’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASL mediante l’utilizzo di graduatoria per concorso avvenuto nel 2021. Ora io sono incinta nel terzo mese e prenderò servizio dall’1 maggio. Questo tipo di contratto prevede un periodo di prova di 6 mesi che io non riuscirò a terminare entrando in maternità prima del trascorrere di questi 6 mesi. Leggendo nel CCNL ho visto che il periodo di prova può essere sospeso per un periodo massimo di 6 mesi in caso di malattia (non fa riferimento alla maternità). Il mio quesito è: non potrò usufruire della maternità facoltativa? Dovrò rientrare per forza a lavoro entro 6 mesi per non far decadere il periodo di prova necessario per proseguire con il contratto? Grazie

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, il limite dei sei mesi effettivamente opera solo nei casi di malattia e non fa riferimento alla maternità. Si sono succedute diverse interpretazioni giurisprudenziali, ma, salvo che la contrattazione collettiva preveda diversamente, si può affermare che il principio che è prevalso è lo stesso che è stato applicato nel caso di assenza per ferie, ossia che gli eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto di lavoro in prova, quali malattie, infortuni, gravidanza e puerperio sono idonei a sospendere la decorrenza del patto di prova. Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore durante il periodo di prova, ma deve giustificare i motivi del mancato superamento della prova stessa, non avendo validità il solo fatto della maternità.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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