Genni

chiede:

Buongiorno avvocato, le scrivo per avere un chiarimento. Sono ancora in apprendistato, ho già avuto una prima gravidanza. Posso rimanere nuovamente incinta negli stessi tre anni di apprendistato? Ci sono dei limiti? Inoltre quanto tempo prima della fine della gravidanza posso mettermi eventualmente in maternità senza ricorrere al licenziamento? Il mio contratto scade il 9 marzo. Il mio lavoro è a rischio, quindi andrei subito in maternità a rischio. Grazie

Avv. Sara Girelli

risponde:

L’assenza dal posto di lavoro per maternità prolunga la durata dell’apprendistato. L’art. 42 c.4 del D.L.81/2015 prevede il recesso dal contratto di apprendistato, diritto che il datore di lavoro può esercitare solo alla fine del periodo tutelato e, pertanto, se nessuna delle due parti recede, alla fine dell’apprendistato il rapporto di lavoro prosegue come rapporto di lavoro subordinato.

L’art. 54 del D.L. 151/2001 riguarda, nello specifico, apprendistato e maternità: le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Solo in alcuni casi specificatamente previsti dalla legge sono previste deroghe al divieto di licenziamento: colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; cessazione dell’attività dell’azienda; conclusione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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