Anonimo

chiede:

Salve, sono una dipendente impiegata apprendista. Ho chiesto 3 mesi di
aspettativa fino al compimento di 1 anno del bambino. Il datore di lavoro
avendocela a morte me l’ha rifiutata per motivi tecnico-organizzativi. Ma
può farlo? Il bambino ha 9 mesi e al nido fino all’anno non me lo
prendono…

Gentile Utente, il contratto di formazione lavoro ha la finalità esplicita
di “carattere formativo” per il lavoratore. È per tale ragione che è stata
affermata la neutralità del periodo di maternità (sentenza della Corte
costituzionale n. 149/93). L’insorgenza quindi, di uno stato di gravidanza,
durante questo tipo di contratto, deve consentire la proroga dello stesso
per un periodo pari alla sospensione, per completare la formazione della
lavoratrice. La durata della proroga del contratto deve considerare sia il
periodo di astensione obbligatoria previsto per legge, sia l’eventuale
astensione facoltativa (ministero del Lavoro – Circolare n. 54/96). La
madre lavoratrice, infatti, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,
può usufruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6
mesi di astensione facoltativa dal lavoro. Il comportamento del Suo datore
di lavoro appare illegittimo, poiché Lei, seppure assunta con un contratto
di formazione lavoro, gode delle stesse tutele normative ed economiche della
madre lavoratrice dipendente, a tempo indeterminato. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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