Anonimo

chiede:

Buongiorno, volevo cortesemente un’informazione: il primo settembre entrerò in ruolo in una scuola primaria e contemporaneamente dovrò stare a casa in astensione facoltativa 5 mesi (penso fino a febbraio) perché non so a chi lasciare il bambino. Vorrei sapere: come funziona in questo caso l’anno di prova? Lo posso rimandare di un anno o ci sarebbero delle
conseguenze negative? È vero che quando il bambino compie un anno bisogna
obbligatoriamente rientrare a scuola o posso finire i 5 mesi che mi
restano di astensione facoltativa?
Grazie

Gentile Signora Elisa, il personale docente deve sostenere un anno di formazione o un anno di prova sia se la nomina è avvenuta come vincitore di concorso per titoli ed esami o per concorso a soli titoli, e sia se l’assunzione avvenga ope legis o per passaggio di ruolo disposto per effetto delle annuali operazioni di mobilità, in quest’ultimo caso si è esclusi dall’anno di formazione ma si deve effettuare il periodo di prova che è comunque della durata di un anno.
Il superamento della prova s’intende effettuato se il docente presta servizio per almeno 180 giorni, nel conteggio dei giorni utili non vanno considerati i giorni di assenza per aspettativa. Al termine dell’anno scolastico il dirigente scolastico, preso atto del non conseguimento del periodo di prova, può prorogare di un solo anno scolastico. Al termine del secondo anno, qualora non si consegua la conferma in ruolo, l’interessato è restituito al ruolo di provenienza con la modalità prevista dall’art. 439 del D.Lgs n. 297/94. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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