Anonimo

chiede:

Buongiorno
sono attualmente inquadrata al IV livello commercio, alla 30 settimana di
gravidanza e dal 23maggio entrerò in maternità obbligatoria
da molto tempo sono in attesa insieme ad una collega di avere un aumento
di livello in quanto le nostre mansioni sono cambiate, e finalmente a
inizio maggio dovremmo avere l’ok dall’azienda
poiché però io sarò in maternità nel momento in cui riceverò la prima
busta paga col nuovo livello (quella di giugno), mi hanno detto che ci
possono essere problemi e allora dovrei aspettare il rientro dalla
maternità per percepire l’aumento, mentre la mia collega potrebbe averlo
da subito. È giusto quel che mi é stato detto? Ho chiesto all’Inps e mi dicono che
per loro non ci sono problemi e che comunque di tratta di materia
contrattuale non previdenziale, per cui non di loro competenza
Grazie

Gentile Utente,
per rispondere alla Sua domanda Le riporto una recente decisione della Corte
di Giustizia Europea la quale, investita di una decisone su questione
analoga alla Sua ha riconosciuto il diritto della lavoratrice, ancorché in
congedo di maternità, all’aumento di stipendio, affermando che: “in materia
di parità di trattamento ed in particolare di retribuzioni da corrispondere
alle lavoratrici in caso di maternità, nel computo della retribuzione devono
essere conteggiati anche gli aumenti intervenuti nel corso del periodo di
congedo per maternità. Pertanto, laddove la retribuzione percepita dalla
lavoratrice durante il suo congedo di maternità sia determinata, almeno in
parte, in base allo stipendio corrispostole prima dell’inizio di tale
congedo – ogni aumento di stipendio intervenuto tra l’inizio del periodo
retribuito con lo stipendio di riferimento e la fine del congedo medesimo,
deve essere incluso tra gli elementi dello stipendio, computati ai fini del
calcolo di detta retribuzione. Tale obbligatoria inclusione non si limita al
solo caso in cui l’aumento si applichi retroattivamente al periodo
retribuito con lo stipendio di riferimento”. (Corte di Giustizia delle
Comunità Europee – Seduta plenaria, sentenza 30.3.04).

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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