Anonimo

chiede:

Ho 33 anni, in giugno scorso ho dovuto interrompere la gravidanza (già
a
rischio) per seria complicazione (a rischio la mia salute) della mia
bambina, è un dramma, ma lo è ancor di più essendo io, ad oggi,
“disoccupata”… ho sempre lavorato come insegnante di scuola infanzia
presso
il comune di Modena a tempo determinato, con graduatorie a scadenza di
ogni 2 anni. Per ogni nuova graduatoria ovviamente nuova selezione e
l’ultima (ero in maternità e la commissione era consapevole) superata
con
un voto basso, non mi ha dato possibilità d’incarico annuale. La mia
domanda
è: se dovessi restare incinta chi mi può tutelare economicamente? Come tutti, la situazione è drammatica: affitto, spese, alimenti, e magari, e
dico
magari… un figlio! Come posso fare?

Gentile signora, mi spiace per la perdita da lei subita. Per quanto riguarda
un diritto ad essere tutelata nel caso di una nuova gravidanza posso
riassumerlo così:
l’indennità di maternità viene corrisposta alle lavoratrici gestanti
disoccupate all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, purché tra le
date di inizio dello stato di disoccupazione e del periodo di astensione non
siano decorsi più di 60 giorni.
L’indennità compete altresì quando detto intervallo è superiore a 60 giorni
qualora all’inizio dell’astensione obbligatoria la lavoratrice percepisca
l’indennità di disoccupazione o non ne abbia diritto per essere stata occupata
nell’ultimo biennio in lavorazioni non soggette all’obbligo di assicurazione
per la disoccupazione, purché all’inizio dell’astensione obbligatoria non siano
trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e nel
biennio precedente risultino versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali
nell’assicurazione di maternità.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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