Anonimo

chiede:

Salve avvocato, le scrivo per sottoporle la mia situazione e chiarire qualche dubbio fino al 28/02 ero alle dipendenze della società A. questa società lavora in appalto verso un’altra azienda, A ha ceduto il suo contratto di appalto a B. Noi dipendenti siamo stati licenziati da A in data 28/02 e assunti da B a partire dal 03/03 assunzione con contratto a tempo indeterminato, stesso inquadramento e stesse mansioni. Premesso che ero alle dipendenze di A dal marzo del 2010 e che non ci sono mai stati contesi ne richiami di alcuni genere, e premesso che vengo chiamata a svolgere la stessa mansione degli ultimi 5 anni, sottolineo inoltre che ci è stato lasciato un documento in cui, cito testuali parole: “le due società hanno inteso assicurare continuità del personale impiegato presso le strutture ecc…” quello che mi preoccupa è il fatto che nel nuovo contratto di lavoro sia previsto un periodo di prova di 30 gg I titolari della nuova società non sanno ancora del mio stato di gravidanza ormai al 6 mese, non vorrei che approfittassero di questo periodo per danneggiarmi in qualche modo, inoltre non potrò nasconderlo ancora per molto essendo prossima all’astensione obbligatoria. Tra le altre cose è prevista a giorni una visita medica, quindi inevitabilmente la cosa sarà nota, e d’altro canto non vorrei figurare come la furbona che vuole nascondere una cosa evidente e inasprire rapporti appena iniziati. La mia domanda è: possono i nuovi datori di lavoro trovare una qualsiasi scusa valida imputabile al periodo di prova o alla visita medica per procedere con un licenziamento? Scusate ma come molte donne lavoratrici in stato di gravidanza sono molto ansiosa anche perchè aspetto due gemelle e il lavoro mi serve proprio. Grazie tantissimo

Gentile Signora, il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice durante la gravidanza (a prescindere dal fatto che la stessa gli sia stata comunicata o meno, rilevando quale fatto oggettivo in sè), e per l’intero primo anno di vita del bambino. Un eventuale licenziamento durante il predetto arco temporale sarebbe nullo. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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