Maria

chiede:

Salve, sono una lavoratrice con un contratto a tempo indeterminato-Federcultura e, dopo aver terminato il congedo parentale facoltativo (6 mesi), rientrerò a lavoro. So già di essere nuovamente incinta. Come devo comportarmi? Premetto che il mio datore di lavoro, dopo averlo informato del congedo parentale facoltativo, ha cominciato (durante il predetto periodo) ad inviarmi richiami disciplinari solo perché avevo osato prendere il periodo di congedo, ma non ha mai dato seguito ai richiami disciplinari. Come posso tutelarmi visto che mi ha già detto che mi licenzierà? Potrà farlo anche se sono incinta?

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno Maria, è purtroppo difficile tutelarsi preventivamente dinanzi a datori di lavoro che ignorano la normativa vigente o privi di buona fede. Ben potrà il Suo datore di lavoro licenziarla durante lo stato di gravidanza; così come Lei ben potrà impugnare il licenziamento poiché vietato dall’art. 54 del Testo unico in materia di tutela della maternità (d.lgs. n. 151/2001). Ai sensi della predetta norma, infatti, le lavoratrici “non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro […] nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Allo stesso modo potrà impugnare ogni altra sanzione disciplinare eventualmente irrogata dal datore di lavoro, qualora sia motivata unicamente dallo stato di gravidanza. Cordialmente.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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