Eleonora

chiede:

Buongiorno avvocato, non ho potuto percepire la maternità né anticipata (avevo un certificato di gravidanza a rischio) né obbligatoria per motivazioni ancora non chiare nemmeno alla Cgil riguardanti il mio stato di disoccupazione. Ora mi riferiscono che posso ricevere la maternità comunale dopo il parto e (mi sono informata io) il bonus mamma e una maternità di stato con assegni erogati in un’unica soluzione.

La mia domanda è: non essendo quindi una lavoratrice dipendente (poiché in altro modo avrei potuto, quantomeno, fruire della maternità obbligatoria) potrei iniziare a lavorare subito dopo il parto (contratto da lavoro dipendente, prestazione occasionale) o dovrei comunque attendere 3 mesi come la lavoratrici in maternità (pena la restituzione dell’intera somma percepita in quanto donna in gravidanza)? Grazie e cordiali saluti.

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno Eleonora, il bonus maternità dello Stato spetta alle madri lavoratrici. Se la madre è lavoratrice, anche precaria, per percepire tale indennità deve aver versato almeno 3 mesi di contribuzione per un periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti il parto. Nel caso in cui la lavoratrice abbia perso il posto di lavoro durante la gravidanza, anche se la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta volontariamente, è necessario che siano presenti 3 mesi di contribuzione, come sopra. Il valore dell’assegno per questo bonus non è fisso, ma viene rivalutato di anno in anno.

L’assegno di maternità comunale, sempre versato dall’Inps, invece, spetta alle mamme disoccupate. Hanno diritto all’assegno di maternità dello Comune di residenza le donne non lavoratrici, quindi disoccupate, casalinghe o ragazze madri senza un posto di lavoro ecc. Tra i requisiti necessari è presente l’esenzione del contributo se già si riceve un altro assegno di maternità; quindi, non è cumulabile con quello ricevuto dallo stato. Non essendo dipendente non è obbligatorio astenersi dall’attività di lavoro.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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