Daniela

chiede:

Buongiorno, La mia domanda è molto semplice. Sono in maternità anticipata da metà gennaio e il mio CCNL è quello del commercio. La consulente del lavoro dell’azienda dice che in maternità anticipata non mi spetta né la tredicesima né la quattordicesima. È corretto o no? Nel ringraziarvi in anticipo porgo cordiali saluti.

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile lettrice non è corretto. Riepilogo brevemente anche per fare chiarezza sulla terminologia che spesso genera confusione: durante il periodo di maternità facoltativa (ossia il congedo parentale, un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro, da ripartire tra il padre e la madre del bambino e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino) non si ha diritto né alla tredicesima né alla quattordicesima.

Invece durante il periodo di maternità obbligatoria (periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre nei 5 mesi che precedono e seguono il parto) ed anche in caso di maternità anticipata (periodo di astensione che anticipa di un mese la maternità obbligatoria) si ha diritto sia alla tredicesima che alla quattordicesima.

L’importo della tredicesima e anche quello della quattordicesima, in questi casi, non viene accreditato tutto a dicembre (per la tredicesima) e a giugno (per la quattordicesima), ma viene accreditato mese per mese.

Cari saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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