Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho consegnato in azienda il certificato di gravidanza rilasciato dalla mia ginecologa dopo la visita. Lavorando nel commercio ed essendo considerato un settore a rischio, mi era stato detto che sarei dovuta rimanere a casa dal momento della consegna del certificato: la mia gravidanza non è a rischio, ma non posso essere riadibita a una mansione idonea al mio stato e, se non erro, l’azienda dovrebbe quindi mandarmi in maternità anticipata.

Tuttavia, nonostante il certificato, mi è stato imposto di lavorare fino alla fine del mese con orario ridotto perché “questa è la prassi”. Hanno aggiunto, inoltre, che se per qualche motivo devo stare a casa da subito devo essere io a far richiesta di maternità anticipata, soggetta poi a tutti i controlli del caso, come fosse una malattia. Mi può spiegare per favore cosa dice la legge nel mio caso? Giusto per capire se hanno diritto di comportarsi così oppure no. Grazie

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice,
con l’istituto della maternità anticipata si anticipa quindi l’astensione dal lavoro rispetto al termine della maternità cd. “obbligatoria”, e con gli stessi diritti: il diritto a conservare il posto di lavoro, e all’erogazione di un’indennità sostitutiva della retribuzione.
La maternità anticipata prevede, come il congedo di maternità obbligatorio, un’astensione totale dal lavoro. La “prassi” dell’orario ridotto potrà essere vista come un accordo, semmai, tra lavoratrice dipendente ed azienda.

L’astensione per maternità anticipata può essere richiesta nelle seguenti ipotesi specificamente previste dal decreto legislativo n. 151/2001:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano peggiorare durante la gestazione (art. 17 c. 2 lett. a)
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino (art. 17 c. 2 lett. b)
c) quando la futura mamma si occupa del trasporto e del sollevamento di pesi, di lavori pericolosi, faticosi o poco sani e non può essere trasferita ad altre mansioni (art. 17 c. 2 lett. c)

Nel Suo caso, Lei riferisce che non ha complicazione di gravidanza, ma l’astensione anticipata è giustificata dalla tipologia di lavoro da Lei svolta, e pertanto la Sua richiesta rientra nella lettera c) o lettera b).
L’astensione di cui alle lettere b) o c) non è automatica alla consegna del certificato di gravidanza all’azienda presso la quale si lavora (il certificato deve attestare anche l’incompatibilità della mansione svolta con lo stato di gravidanza). È necessario presentare apposita istanza ai competenti uffici presso l’INPS. L’istanza di maternità anticipata da lavoro può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.
Una volta presentata tutta la documentazione, ed ottenuta la tutela dei maternità anticipata, non vi è più bisogno di ulteriori visite o controlli come se fosse una malattia.

È bene inoltre sapere che nei casi previsti dalle lett. b) e c), l’astensione può essere prorogata, previa richiesta, fino ai sette mesi dopo il parto.
Cari saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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