Anonimo

chiede:

Buongiorno avvocato, sono stata trasferita in altro ente pubblico con una mobilità per compensazione (interscambio) affrontando, nei mesi precedenti, ben due colloqui con direttore area e capo ufficio settore (entrambi superati) per valutare se le mie competenze e la mia esperienza professionale potessero sostituire a pieno l’altro collega e l’esito verbale è stato positivo.

Prima che si concludesse tutta la procedura di mobilità, arenata da diversi mesi, sono sono rimasta incinta. A procedura sbloccata e conclusa, ottenuto finalmente il trasferimento lavorativo, il mio primo giorno di servizio, dopo aver firmato il contratto, ho inviato alla mia ASL territoriale la domanda di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio con decorrenza dalla settimana successiva alla firma del contratto stesso, essendo già in possesso del certificato della struttura ospedaliera rilasciato tre settimane prima.

Nel colloquio del primo giorno di lavoro con la capo ufficio, le ho comunicato di essere al 5°mese di gravidanza. Intanto mi è arrivato dal settore preposto l’ordine di servizio che mi assegnava, appunto, all’area nella quale avrei dovuto sostituire il collega trasferito, senza assegnazione definitiva del settore.

Ma dopo che la capo ufficio ha comunicato al direttore di area (prima ancora che potessi farlo io) il mio stato di gravidanza, dicendo che mi ero comportata scorrettamente, non avendo comunicato prima della mia assunzione il mio stato di gravidanza, il direttore ha chiesto alla direttrice generale la mia riassegnazione ad altra area e dopo due giorni mi è arrivata la revoca dell’assegnazione all’area inizialmente assegnata e la riassegnazione a tutt’altra area, in attesa di decidere solo al mio rientro dalla maternità dove destinarmi. Vorrei chiederle se questo è lecito. È lecito che io debba andare in maternità senza sapere dove sarò destinata al mio rientro? Grazie.

Avv. Sara Girelli

risponde:

Buongiorno signora, lei ha diritto a conservare il posto di lavoro e di rientrare nella stessa unità produttiva (area) in cui era occupata all’inizio del periodo di gravidanza e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino nonché di essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti.

Sicuramente è illegittimo un cambiamento di mansioni. Se il cambiamento di area dovesse corrispondere anche ad un cambiamento di sede di lavoro, certamente questo non è legittimo. Ritengo che il datore di lavoro non sia obbligato a comunicarle dove sarà destinata al suo rientro, ma di certo non può licenziarla o cambiarle sede o demansionarla.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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