Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono diventata mamma del mio primo bimbo da 7 mesi e da poco ho scoperto di essere nuovamente in dolce attesa. Volevo sapere, visto che al momento sono in maternità facoltativa e sto percependo il 30% del mio stipendio, adesso che dovrò rifare la domanda di maternità anticipata (ho un lavoro a rischio) andrò a percepire l’80% del 30% che sto prendendo ora oppure l’80% viene calcolato sull’ultima busta paga del periodo in cui ho effettivamente lavorato? Il mio contratto, inoltre, è da apprendista: potrebbero licenziarmi? Grazie mille in anticipo per la risposta.

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice, in maternità, sia anticipata che obbligatoria, l’indennità sostitutiva della retribuzione viene calcolata sul compenso lavorativo percepito normalmente, e corrisponde all’80% sull’ultima busta paga.

Piuttosto invece, noto da quello che Lei mi scrive che la Sua situazione è particolare poichè Lei sta usufruendo della maternità facoltativa. Vi è allora da chiarire se lo stato di maternità facoltativa (detto anche congedo parentale) con la contemporanea maternità anticipata sono cumulabili.

Il congedo parentale può essere usufruito nei primi otto anni di vita del bambino, anche contemporaneamente da entrambi i genitori, e per un periodo complessivo di 10 mesi. Il congedo parentale può essere utilizzato frazionatamente.

Per non perdere il periodo residuo che le manca per terminare il congedo parentale relativamente al primo bambino, le consiglio di interrompere la maternità facoltativa e, nel frattempo, richiedere l’astensione anticipata in merito al secondo bimbo. In futuro, potrà usufruire del periodo residuo del congedo parentale del primo figlio, eventualmente sommandolo a quello che le spetta per il secondo.

Per quanto invece alla sua preoccupazione sul licenziamento, in caso di maternità, per l’apprendistato è prevista la sospensione del periodo formativo con slittamento del termine originario. Quindi quando Lei rientrerà dal lavoro dovrà recuperare il periodo di astensione, in quanto il contratto di apprendistato è volto alla formazione del lavoratore. Un licenziamento determinato esclusivamente dall’ astensione dovuta dallo stato di gravidanza sarebbe illegittimo e quindi nullo.
Cari saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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