Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho un contratto a termine con scadenza 16 maggio e data presunta parto 25 luglio. So che in teoria avrei diritto ad entrambe le indennità in oggetto una di seguito all’altra ma la domanda è: quando e con che sequenza presentare le domande? Il Patronato non ne sa niente. Io posso presentare l’ASPI subito e dopo 5 giorni, iniziando il periodo di congedo obbligatorio, la richiesta di maternità, ma come faccio a sospendere contestualmente a quest’ultima una richiesta di indennità ASPI che verosimilmente è ancora in fase di lavorazione? D’altra parte non posso fare al contrario, cioè ASPI al termine della maternità, perché ormai decorsi i 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Attendo cortese riscontro, Grazie mille.

Gentile Signora, se il periodo di congedo per maternità obbligatoria inizia durante la vigenza del contratto di lavoro, avrà diritto di percepire l’indennità di maternità per la durata prevista dalla legge e, successivamente, l’indennità di disoccupazione. Qualora il congedo per maternità inizi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro avrà, comunque, diritto all’indennità di maternità e l’eventuale assegno di disoccupazione che stesse percependo verrebbe dalla stessa sostituito. Le domande di astensione per maternità obbligatoria e di disoccupazione vano presentate nell’ordine: al 7° mese la prima e subito dopo la seconda. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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