Anonimo

chiede:

Salve,
la piccola azienda (10 dip) per la quale lavoro da oltre 15 anni (contr. a
tempo indeterminato) verrà messa in liquidazione il prossimo 1° agosto per
gravi problemi finanziari.
La liquidazione dovrebbe, a detta dei titolari durare un bel po’ (oltre un
anno). Io e i miei colleghi saremo in parte licenziati ed in parte
riassunti in un’altra azienda, che ha nel frattempo acquisito il marchio
di prodotto dell’azienda in liquidazione e commercializzerà quindi i suoi
prodotti (quest’altra azienda risulta essere completamente staccata dalla
precedente, con assetto societario completamente diverso). Io dovrei
essere riassunta (?), ma ancora non ne ho la certezza e comunque non
conosco la tipologia di contratto che mi verrà offerta (se a tempo
indeterminato o più probabilmente determinato). Non escludo nemmeno
l’ipotesi che mi continuino a tenere in carico sull’azienda in
liquidazione, almeno fino a fine 2009 (non credo mi licenzino da subito,
quantomeno per questioni organizzative dell’ufficio).
Sto posticipando da mesi la pianificazione di una gravidanza, in attesa
del rientro della mia collega d’ufficio ad oggi in maternità, per non dare
un ulteriore peso all’azienda.
Avrei quindi intenzione di farlo ora e mi chiedo: per poter usufruire dei
benefici della donna lavoratrice in maternità (indennità, congedo, divieto
di licenziamento) quale sia la migliore soluzione: restare nell’azienda in
liquidazione oppure essere riassunta nella nuova anche se a tempo
determinato? E se mi licenziassero subito senza riassunzione mi
spetterebbe la disoccupazione? In quest’ultimo caso l’inps riconoscerebbe
anche l’indennità di un’eventuale maternità? Grazie 1000 per la risposta.

Gentile signora Erika, la informo innanzitutto che ai sensi dell’art. 54 comma3 lettera b. del T.U. sulla maternità il divieto di licenziamento non ricorre nel caso di cessazione dell’azienda.
Per la corresponsione dell’indennità di maternità, qualsiasi sia la sua situazione lavorativa le spetta la maternità anticipata (ove esistano i requisiti) e obbligatoria, sia che lei risulti assunta in un’azienda in liquidazione, sia che si trovi in forza lavoro in un’azienda con contratto a tempo determinato o indeterminato, perché nel suo caso avendo maturato un’anzianità di servizio di più di 2 anni contributivi ha diritto all’indennità di disoccupazione e in luogo di tale trattamento all’indennità di maternità (art.24 c.6 D.Lgs n.151/2001). Le rammento che essa è concessa dall’INPS e nel caso di assunzione, il datore di lavoro fa solo da sostituto d’imposta, anticipandola per conto dell’istituto. Certamente è auspicabile che lei fosse assunta a tempo indeterminato, in quel caso oltre ad avere maggiori certezze nel suo futuro lavorativo, potrebbe usufruire dell’allattamento fino ad un anno di età del bambino, e l’eventuale maternità facoltativa al 30% dello stipendio medio globale giornaliero dell’ultima busta paga percepita prima della richiesta di maternità. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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