Anonimo

chiede:

Ho lavorato come impiegata amministrativa all’università con contratto a
t.d. dal 1/3/07 al 31/12/07. Tale contratto prevedeva esplicitamente una
sospensione estiva nel mese di agosto. Sono andata in astensione
obbligatoria per maternità il 15/06/07 fino al 15/11/07.
Posto che ho comunque ricevuto la retribuzione di agosto perché in
maternità, vorrei sapere se tale mese è da computare nel servizio prestato
(anzianità di servizio) oppure no (come sostiene l’università). Il
chiarimento è per me molto importante, in quanto quel mese di servizio
sarebbe utile per essere inserita in un graduatoria per la stabilizzazione
dei precari. Mi sembra un quesito di utilità per tutte le lavoratrici che si trovano
in maternità durante un periodo di sospensione previsto da un contratto a
t.d.
Grazie,

Gentile Utente, il periodo di congedo per maternità obbligatoria è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità ed alle ferie. Se l’astensione obbligatoria coincide
in tutto o in parte con il periodo estivo, la lavoratrice conserva il
diritto di prendere le ferie nello stesso periodo dell’anno successivo. Alle
lavoratrici con rapporto di lavoro part-time spetta l’intero periodo (5
mesi) anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo. Il periodo di
congedo per maternità obbligatoria è utile ai fini pensionistici con la
precisazione che dopo la scadenza del termine previsto di durata del
rapporto di lavoro continuano solo gli effetti pensionistici con esclusione
di quelli ai fini del TFR. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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