Anonimo

chiede:

Lavoro dal 2002 in un’azienda spa che ha deciso di fare licenziamento
collettivo con messa in mobilità a partire dal 30 giugno 2009 per
chiusura
del punto vendita dove ho sempre lavorato sin dall’apertura. Preciso che
l’azienda possiede altri 2 punti vendita. Mi trovo alla 20 settimana di
gravidanza e in maternità anticipata disposta dall’ispettorato. Volevo chiedere se l’azienda aveva il diritto di licenziarmi (come ha già
fatto)
e se si volevo sapere se mi toccava sia la indennità di maternità che
la
indennità di mobilita successivamente. Grazie

Gentile signora, durante il periodo di gravidanza e puerperio la legge pone il
divieto di licenziamento della lavoratrice. Tuttavia tale divieto non si
applica nei casi di licenziamento per cessazione dell’attività dell’azienda
alla quale la lavoratrice è addetta o per la soppressione di un reparto
organizzato (nel suo caso il punto vendita), avente autonomia funzionale,
qualora la lavoratrice a esso addetta non sia più utilmente collocabile in un
reparto diverso.
Per quanto riguarda l’indennità di maternità, la stessa prevale sull’indennità
di mobilità, a cui potrà accedere successivamente se ne avrà i requisiti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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