Anonimo
chiede:
Buongiorno, lavoro come impiegata presso un’azienda del settore
agro-industriale con contratto a tempo indeterminato. Il 20 Dicembre 2009
si concluderà la mia maternità obbligatoria ed è mia intenzione proseguire
con la maternità facoltativa fino al 19 Giugno. Ho però nel mio monte
ferie
e rol circa 35 gg maturati nel 2008 e altri 33 nel 2009. Mi chiedevo
se
vale anche durante la maternità la regola che le ferie maturate vanno
godute entro i 18 mesi dalla loro maturazione o se si possono fare a
conclusione della maternità facoltativa? Quindi dopo il 30 Giugno.
Grazie
Gent.le Sig.ra
il congedo per astensione facoltativa con retribuzione a carico
INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera è stabilito in sei mesi
da fruire entro i tre anni di vita del bambino. La fruizione può anche essere
frazionata e/o scaglionata nel tempo e, pertanto, non esiste alcun obbligo di
“legare” la fruizione della maternità facoltativa al termine di quella
obbligatoria.
Pertanto Lei può, al termine del congedo obbligatorio, fruire di
un periodo di ferie in accordo con il Suo datore di lavoro anche perché, una
volta terminato il congedo obbligatorio e non avendo presentato domanda per
quello facoltativo Lei è comunque obbligata al rientro in azienda.
Cordiali
saluti.
* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento
Specializzazione
- Avvocato