Anonimo

chiede:

Buonasera, io e mio marito abbiamo deciso di avere un bambino però la mia situazione lavorativa mi fa titubare un po’. Al momento sono assunta con contratto a tempo indeterminato in un’azienda del settore alimentare ma già da un paio di mesi circolano voci a riguardo di una cattiva situazione aziendale che potrebbe portare a dei provvedimenti quali tagli del personale, cassa integrazione o addirittura a chiusura di qualche filiale. La mia domanda è molto semplice: cosa succede se resto incinta e l’azienda decide di fare dei tagli? Salute permettendo vorrei lavorare fino all’8 mese ed usufruire soltanto della maternità obbligatoria. Mi piacerebbe avere una gravidanza serena e non piena di problemi su come ricercare un altro lavoro che per una donna in gravidanza è molto dura! La ringrazio per la Sua disponibilità.

Gentile Enza, Le riporto quali situazioni potrebbero verificarsi e quali sarebbero le conseguenze nel caso si trovasse i gravidanza. Prima ipotesi: Cassa Integrazione Ordinaria: la lavoratrice in maternità non può essere sospesa durante tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento dell’anno di vita del bambino. Il divieto di sospensione potrebbe essere derogato solo nel caso in cui fosse sospesa l’intera attività dell’azienda o del reparto, sempre che il reparto abbia completa autonomia funzionale. In questo caso l’indennità di maternità si sostituisce a quella corrisposta durante la Cigo. Seconda ipotesi: Cassa Integrazione Straordinaria. La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento dell’anno di età del bambino. Evidentemente se tutto il reparto, sempre che lo stesso abbia autonomia funzionale, o tutta l’azienda, è in Cigs anche la lavoratrice in gravidanza potrà essere sospesa sino all’inizio dell’assenza obbligatoria. Di conseguenza dall’inizio dell’interdizione obbligatoria dal lavoro e fino al termine di tale periodo, si sospende il trattamento di Cigs e la lavoratrice ha diritto al trattamento di maternità. Terza ipotesi: licenziamento. In base all’art.54 del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dallo stesso testo unico, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; per tutta la durata del periodo in cui opera il divieto di licenziamento la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, a meno che venga ad essere sospesa l’attività dell’azienda alla quale è addetta ovvero venga a cessare completamente l’attività del reparto nel quale opera se questo ha piena autonomia funzionale. La lavoratrice per la quale vale il divieto di licenziamento per motivi di maternità non può neppure essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991, ad eccezione del caso di messa in mobilità per cessazione dell’attività aziendale. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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