Anonimo

chiede:

Buonasera, sono un’insegnante precaria e proprio stamattina ho firmato un contratto, fino avente diritto (fino a che non ci sarà il rinnovo graduatorie), 10 ore settimanali presso una scuola media. Io però sono incinta e sono alla 23 settimana. Il parto è previsto il 7 gennaio, quindi potrò lavorare fino al 7 novembre. A tal proposito volevo sapere se il rinnovo graduatorie avverrà prima e quindi sarò sostituita prima del 7 novembre, potrò richiedere ugualmente l’indennità di maternità? È vero che esiste una legge secondo la quale avrò diritto alla maternità se lavoro entro 60 giorni prima della maternità obbligatoria, indifferentemente dai giorni lavorati? Inoltre io ho usufruito durante quest’anno della mini-aspi, perchè ho lavorato da ottobre 2013 a marzo 2014 e volevo sapere se avendo usufruito già della mini-aspi, ciò può precludermi dal richiedere la maternità. So di aver posto tante domande, ma spero possiate darmi delle risposte…

Gentile Rosita, può chiedere il congedo per maternità (anticipata od obbligatoria) purché il periodo di astensione inizi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’avere usufruito precedentemente dell’indennità di disoccupazione non Le preclude affatto il diritto di ottenere l’indennità di maternità. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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