Anonimo

chiede:

Buon pomeriggio,
lavoro in un call-center di una compagnia telefonica con orari 8-16, 14-22 con contratto a tempo determinato in scadenza il 23 gennaio 2011,
mentre la DPP dovrebbe essere la prima settimana di gennaio.
Faccio la pendolare in macchina, circa 133 km al giorno sulla super
trafficata Bergamo Milano, inoltre sono seduta oltre a tutto il periodo
del viaggio anche per le 8 ore di lavoro e quando torno a casa ho un mal
di schiena da non riuscire a stare in piedi oltre al gonfiore di gambe e
caviglie.
In questo caso sarebbe possibile chiedere la maternità a rischio o la
maternità anticipata? Quanto viene retribuita la prima e quanto la
seconda?
Inoltre cosa succede dopo il 23 gennaio? È possibile richiedere la
disoccupazione? Quella ordinaria o con requisiti ridotti?
Grazie per la consulenza.

Gentile Milena, la lavoratrice ha diritto di chiedere il congedo per
maternità anticipata (per condizioni di rischio) come previsto dal decreto
legislativo 151/01 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Più dettagliatamente
i casi di rischio sussistono: se la gestante ha dei problemi di salute che
mettono a rischio la sua gravidanza e per i quali è consigliato il riposo e
che si aggraverebbero lavorando; se il lavoro o il luogo in cui svolge la
sua attività professionale non è salubre e mette a rischio la gravidanza; se
la lavoratrice svolge mansioni pesanti (alzare pesi, esposizione a sostanze
chimiche dannose) e non può essere spostata di settore o di mansione. Le
consiglio, pertanto, di valutare con il Suo ginecologo di fiducia la
sussistenza di almeno una delle citate condizioni di rischio. In caso è
necessario: 1) presentare la richiesta di maternità anticipata alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio allegando il
certificato di gravidanza e il certificato di medico di ASL attestante le
condizioni di rischio. 2) La Direzione Provinciale del Lavoro rilascia una
ricevuta in duplice copia (una per il datore di lavoro) in cui attesta la
richiesta da parte della lavoratrice di maternità anticipata. 3) Entro 7
giorni avviene l’approvazione della domanda di maternità anticipata. Il
congedo di maternità, anticipata o obbligatoria, non compromette l’anzianità
di servizio o le ferie maturate. Inoltre durante la maternità anticipata
alla lavoratrice spetta, generalmente, la retribuzione totale. Quanto al
diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione Le rammento che:
la domanda di disoccupazione ordinaria può essere presentata all’Inps dai
lavoratori che siano in regola con i contributi (52 contributi settimanali)
da almeno 2 anni e che nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda abbiano lavorato almeno 78 giorni incluse le festività e le giornate
di assenza retribuite quali malattia, maternità etc. I requisiti della
disoccupazione ridotta, invece, sono un massimo di 180 giornate lavorative
nell’arco di un anno solare. L’importo di indennità ridotta è pari al 35%
della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per
quelli successivi. Le rammento che la domanda per la disoccupazione a
requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui è terminato il rapporto di
lavoro. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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