Anonimo

chiede:

Buonasera, mi chiamo Nella.
Sono alla seconda gravidanza. Anche io ho avuto lo stesso problema della
sig.ra Deborah. La DPL di Bari mi disse, nella prima gravidanza, che solo
presentando un certificato di una struttura pubblica non ero soggetta a
visita fiscale.
Avendo presentato un certificato di un medico privato, sono rimasta a
casa per diverso tempo. Poi leggendo vari forum ho chiesto al medico
fiscale di certificare il mio stato.
Ora sono di nuovo in attesa e presumo risponderanno alla stessa maniera.
Potrei avere un riferimento normativo del corretto iter da seguire? Io
penso di aver parlato con un funzionario addetto alla maternità.
Grazie

Gentile Nella, la lavoratrice ha diritto di chiedere il congedo per
maternità anticipata (per condizioni di rischio) come previsto dal decreto
legislativo 151/01 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Più dettagliatamente,
per ottenere il riconoscimento all’interdizione anticipata e la
corresponsione della correlativa indennità la lavoratrice è tenuta: 1) a
presentare la richiesta di maternità anticipata alla Direzione Provinciale
del Lavoro competente per territorio allegando il certificato di gravidanza
e il certificato medico, rilasciato da ginecologo di ASL, che attesti l’esistenza
di eventuali condizioni di rischio; 2) la Direzione Provinciale del Lavoro
rilascia una ricevuta in duplice copia (una per il datore di lavoro) in cui
attesta la richiesta da parte della lavoratrice di maternità anticipata; 3)
entro 7 giorni la Direzione Provinciale del Lavoro approva la domanda di
maternità anticipata. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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