Anonimo

chiede:

Gentili avvocati, lavoro in una clinica privata. Dall’agosto 2010 sono
entrata in interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio.
Successivamente ho preso i due mesi di astensione obbligatoria preparto e
i tre mesi postparto. Inoltre ho preso vari giorni di congedo parentale.
Ad oggi 15/09/2010 la ditta non ha corrisposto a me come del resto alla
maggioranza dei miei colleghi lo stipendio dal mese di agosto 2009.
Alcuni miei colleghi hanno già fatto il decreto ingiuntivo io avrei
intenzione di fare lo stesso. La mia domanda è la seguente: posso
ottenere le mensilità non pagate direttamente dall’INPS dal momento che
il datore di lavoro è inadempiente? A dire il vero all’INPS mi è stato
detto che mi potrebbero pagare solo in caso di sentenza di fallimento
della ditta entro 1 anno dalla nascita del bambino. Guardando su Internet
ho letto di una sentenza della Cass. del 22 gennaio 1997 n.639 per
l’indennità di maternità in caso di lavoratore inadempiente però non sono
riuscita a leggerne il contenuto. Un’altra invece riguarda: Indennità di
malattia – Mancato pagamento della stessa da parte del datore di lavoro –
Diritto del lavoratore di richiedere il pagamento all’INPS –
Sussistenza.Corte di Cassazione – 8.11.2002/8.1.2003, n. 99/03
Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Gentile Giovanna, Le rammento che la mancata corresponsione di stipendi da
parte del datore di lavoro si configura quale “giusta causa” di dimissioni
per il lavoratore. L’avere percepito successivamente dal datore di lavoro le
somme spettanti, non preclude peraltro il diritto alla percezione dell’indennità
di disoccupazione, anche se il lavoratore abbia ottenuto tali somme senza
avere attivato una formale azione di contenzioso. Tale principio è stato
recentemente affermato dall’Inps, che ha osservato come il ritardato
pagamento delle retribuzioni non fa venir meno lo stato di disoccupazione,
di seguito riportato (INPS: Messaggio n. 0016410). La circ. Inps n. 163 del
20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della circ. n. 97 del 4 giugno
2003, ha stabilito che qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi
dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda di indennità
di disoccupazione, di idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente
Della Repubblica n. 445/2000) da cui risultasse almeno la sua volontà di
“difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore
di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza
ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché
ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della
controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora Lei decidesse di
rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere un decreto ingiuntivo,
l’obbligo di corrispondere le somme a Lei dovute permarrebbe a carico del
Suo datore di lavoro e non dell’Inps. Le rammento che è possibile ottenere
dal Giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, laddove
ricorrano i presupposti di legge. Le consiglio di rivolgersi ad un Patronato
o ad un Sindacato di categoria che Le forniranno assistenza e consulenza di
cui necessita. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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