Antonella

chiede:

Buongiorno io ho un problema e vorrei avere maggiori informazioni a riguardo così da capire come muovermi. Lavoro come scaffalista, contratto multiservizi, tempo indeterminato.
Il 6 di febbraio ho presentato domanda di maternità anticipata al mio datore di lavoro e, dopo circa 15 giorni, mi è arrivata a casa una lettera di licenziamento per perdita di appalto della cooperativa dove attualmente lavoravo. Poi ricevo una altra lettera dalla parte della nuova cooperativa entrante, in cui si afferma che loro attualmente non possono fare il passaggio perché finché sono in maternità sono sotto la vecchia cooperativa, mentre tutti gli altri dipendenti sono stati assorbiti. Ora mi chiedo, se io sono stata licenziata, perché non mi posso assumere come hanno fatto con gli altri? E se la vecchia cooperativa dovesse chiudere definitivamente? Devo chiedere la disoccupazione adesso?
Grazie mille

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno Antonella, durante il congedo di maternità vige un divieto di licenziamento della lavoratrice, cui il datore è esonerato solo in specifici casi (es. licenziamento collettivo; cessazione dell’attività). Se non si tratta di questi casi, Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto del lavoro per ottenere una tutela integrale dei Suoi diritti, se del caso mediante impugnazione del licenziamento. Ad ogni modo niente impedisce alla nuova cooperativa di assumerla; è sufficiente che Lei non presti servizio effettivo. Ad ogni modo proceda pure con la domanda di disoccupazione per maggior scrupolo.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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