Marcella

chiede:

Buonasera. Partorisco tra pochi giorni il mio secondo figlio. Ho lavorato in azienda privata (contratto indeterminato) fino alla fine dell’ottavo mese per usufruire di 1+4 (come per il primo figlio). Durante la prima maternità ho lavorato da casa e non hanno avuto bisogno di sostituirmi. Mi hanno proposto la stessa cosa anche adesso e ho accettato. Poi, però, ho scoperto che hanno affidato a un’altra responsabile le mie gestioni. Ho chiesto chiarimenti, sono stati vaghi, e hanno concluso con un: “goditi la maternità. Il tuo posto è al sicuro”. Non sono per niente tranquilla, visti anche i cambi al vertice dell’azienda. So che fino all’anno del bambino non possono licenziarmi, ma dopo come posso evitare di farmi buttare fuori?

Avv. Claudia Pace

risponde:

Buongiorno, nel suo caso innanzitutto occorre chiarire se è possibile rinunciare alla maternità obbligatoria.
La legge di bilancio 2019 aggiunge un nuovo e importante cambiamento alla disciplina del Testo Unico su maternità e paternità (DPR n. 151 del 2001) stabilendo che, a partire dal 2019, la lavoratrice dipendente potrà continuare a lavorare per l’intera durata della gravidanza e rinviare dunque al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001. La disposizione è prevista dal comma 485 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Detto questo, da quello che Lei riporta, pur avendo Lei scelto di lavorare da casa, l’azienda parrebbe sostenere un congedo obbligatorio per maternità, del quale però Lei, a quanto pare, non voleva usufruire.

Le consiglio di chiarire la sua scelta anche con l’azienda, e procedere formalmente con la richiesta del nuovo congedo posticipato per poter continuare a lavorare da casa oppure con il normale congedo obbligatorio per maternità. In questo modo non ci potranno essere ripercussioni negative motivate dal vedersi opporre una versione diversa da quella dei fatti ed accordata a voce. Infine, dopo il compimento di un anno di età del bambino, avendo Lei un contratto a tempo indeterminato, godrà della relativa disciplina sul licenziamento, potendo quindi essere licenziata solo per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Cari saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

Fai la tua domanda Tutte le domande
Ti è stato utile?
Rating: 5.0/5. Su un totale di 2 voti.
Attendere prego...

Specializzazione

  • Avvocato

Categorie