F.

chiede:

Buongiorno, prima di tutto ringrazio per il servizio offerto: non è facile per chi è fuori “dal campo” comprendere appieno di cosa si ha diritto oppure no, almeno personalmente!

Io lavoro in un’industria chimica ad alto rischio (impianto di etossilazione/propossilazione) e, più precisamente, nei laboratori di ricerca e sviluppo come tecnico di laboratorio specialista. Da quando ho scoperto di essere incinta e fatta comunicazione al datore di lavoro, questo mi ha detto di svolgere attività d’ufficio, senza accedere ai laboratori, usando il buon senso.

La domanda che vorrei porle è se il datore di lavoro sia obbligato ad avere all’interno del documento di valutazione dei rischi nell’azienda, un paragrafo inerente nello specifico le donne in stato di gravidanza nelle varie mansioni (in laboratorio a me interesserebbe).

Un’altra domanda è: nell’ipotesi di cambio mansione, cioè non dovendo più entrare in laboratorio, l’ambiente lavorativo (quindi all’interno di uno stabilimento chimico ad alto rischio per utilizzo di ossido di etilene e altre sostanze pericolose) è da considerarsi sicuro oppure ci sono i margini per la maternità anticipata? Grazie ancora per il supporto, saluti.

Avv. Lorenzo Cirri

risponde:

Buongiorno, il Testo Unico in materia di tutela della maternità prevede, all’art. 11, un obbligo preciso in capo al datore di lavoro:

“il datore di lavoro, nell’ambito degli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare”.

È quindi obbligato ad indicare nel documento di valutazione dei rischi ogni informazione inerente i rischi specifici per le donne in stato di gravidanza. Quanto alla valutazione del rischio insito nell’ambiente lavorativo, trattasi di un’attività regolata da specifiche disposizioni regolamentari e che spetta, innanzitutto, al datore di lavoro di concerto col medico competente, sotto la sorveglianza dell’Ispettorato del lavoro. Può rivolgersi benissimo presso quest’ultimo organo qualora ravvisi presunte irregolarità nella valutazione operata dal datore.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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