Anonimo

chiede:

Salve, ho una colf straniera che è alla 12 settimana di gravidanza, ed è stata messa in gravidanza a rischio dall’ospedale, chi deve pagare la maternità a rischio?

Gentile Signora, le norme sul congedo obbligatorio e/o anticipato si applicano anche alle lavoratrici domestiche. Durante la maternità la colf ha diritto all’assistenza sanitaria e ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, che viene corrisposta direttamente dall’Inps. L’ottenimento di tale indennità, tuttavia, è subordinato a determinate condizioni, ovvero: il versamento, anche in relazione a lavori diversi da quello domestico, di almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l’astensione, anche se al momento dell’inizio dell’astensione non c’è un rapporto di lavoro in corso, oppure il versamento nei 12 mesi che precedono la data presunta del parto di 26 contributi settimanali, anche in relazione a lavori diversi da quello domestico, purché per ciascuna settimana sia stata ricevuta una retribuzione corrispondente ad almeno 24 ore lavorative. Il datore di lavoro non ha l’obbligo di integrare l’indennità economica che viene corrisposta dall’Inps, tuttavia dall’inizio della gravidanza, sempre che sia in corso il periodo di lavoro, e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria non può licenziare la lavoratrice domestica, fatta eccezione per i casi in cui sussiste giusta causa. Le lavoratrici domestiche restano ancora escluse dal diritto all’astensione facoltativa e dai riposi per l’allattamento nel corso del primo anno di vita del bambino. Si rivolga all’Inps per ulteriori dettagli. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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