Anonimo

chiede:

Salve, sono Anna, ho intestata un’attività di pasticceria da dodici anni,
ho
un dipendente. Sono appena venuta a conoscenza della mia gravidanza e in
famiglia abbiamo deciso di passare e quindi intestare l’attività a mia
sorella visto che il marito è il dipendente. Una volta fatto il passaggio
ho diritto a qualcosa o posso fare qualcosa prima di fare il passaggio
dal
notaio. Grazie mille, cordiali saluti, in attesa di risposta.

Gentile sig.ra Anna, presumendo che la sua posizione contributiva presso
l’INPS sia quella dell’artigiana o della commerciante, lei ha diritto,
indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, ad un’indennità
giornaliera di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto
e per i tre mesi successivi a tale data. Il periodo complessivo è, pertanto, di
5 mesi.
Requisito essenziale per il diritto alla prestazione è il possesso della
qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa
gestione previdenziale, e la copertura contributiva del periodo indennizzabile
per maternità. il titolare dell’impresa deve denunciare l’inizio, lavorazione, la sospensione e la cessazione dell’attività lavorativa entro 30 giorni se
esercente attività commerciale o artigiana. Può verificarsi che la domanda di
iscrizione, o di variazione, o di cancellazione regolarmente inoltrata entro il
termine venga a collocarsi in una data successiva a quella di inizio del
periodo di maternità. in tali casi, il diritto alla prestazione di maternità
non può essere disconosciuto e, fermo restando la necessità del pagamento dei
contributi relativi al periodo indennizzabile.
Le suggerisco di effettuare il passaggio e quindi la variazione della sua
posizione contributiva verso la fine della gravidanza e di inoltrare quindi
solo in quel momento la denuncia di variazione della sua posizione, mentre la
domanda per l’indennità di maternità dovrà presentarla solo dopo il parto in
quanto non è la dpp ma la data certa che fa scattare il periodo
indennizzabile.
Cordialmente

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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