Anonimo

chiede:

Gentile redazione, vorrei un’informazione, io svolgo un lavoro
stagionale
estivo e desidererei tanto avere un figlio, se al termine della
stagione
dovessi rimanere incinta, avrei diritto all’indennità di
maternità? Cordiali saluti,

Gent.ma Erika,
l’indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti ed
autonome con attività lavorativa in corso.
Nel caso di lavoratrici disoccupate (titolari di indennità di
disoccupazione) il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in
presenza di determinate condizioni:
– se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del
licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico;
– se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del
licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di
inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche
teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità;
– alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il
diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26
contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità
e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del
licenziamento/dimissioni.
Cordiali saluti

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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