Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho un grande dubbio. Sono in maternità facoltativa e fra un mese “dovrei” rientrare al lavoro. Volevo chiederVi, se do le mie dimissioni all’azienda entro il 1° anno della bambina, ho diritto all’indennità di disoccupazione? Se sì, quanto mi spetterebbe? Come viene calcolato? Il 60% delle ultime 3 buste paga prima della maternità (cioè con stipendio al 100%), oppure sulle ultime 3 buste paga effettive (cioè con stipendio al 30%)? Vi ringrazio anticipatamente.

Gentile utente, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 151/2001 il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento. La richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. La dipendente non è tenuta al preavviso, che dovrà esserle corrisposto. La lavoratrice potrà richiedere all’Inps, l’indennità di disoccupazione che verrà calcolata sulla base dei tre mesi precedenti l’inizio della maternità per un importo pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi e al 50% per il settimo e ottavo mese. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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