Giusy

chiede:

Sono dipendente con contratto degli studi associati e sono in maternità anticipata. Da quando sono in gravidanza anticipata non mi maturano i permessi, ma solo le ferie è corretto? Una settimana fa ho preso la tredicesima e mi hanno pagato poco più della metà di quello che prendevo di solito. Io ho detto più volte che la maternità anticipata è come una malattia o tutt’al più come la maternità obbligatoria, ma loro dicono che il contratto non lo prevede. È corretto? la ringrazio per il tempo che mi concederà e porgo cordiali saluti.

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Signora,
la normativa vigente prevede che durante il periodo di maternità anticipata, al pari della maternità cosiddetta obbligatoria, si maturino i periodi di ferie ed i ratei aggiuntivi riconosciuti normalmente alla dipendente, quali la mensilità di tredicesima e l’eventuale quattordicesima. La norma di riferimento è l’articolo 22, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale dispone che “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Le interessate dovranno presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro e presentare, successivamente, la documentazione giustificativa. I permessi in questione sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai CCNL.
DIRITTO ALLA TREDICESIMA.
Durante il periodo di maternità obbligatoria, ed anche in caso di maternità anticipata per gravidanze a rischio, la futura mamma ha diritto sia alla tredicesima che alla quattordicesima. Ciò a differenza del periodo di maternità facoltativa, ove non si ha diritto alla tredicesima né alla quattordicesima.
Nel calcolo della tredicesima vanno considerati tutti i periodi di lavoro effettivo e non in cui essa matura, quindi anche gli archi di tempo di assenza comunque retribuiti (art. 22 D. lgs. n. 151/01). Vale a dire, per quanto ora d’interesse: la maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata; le ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti. Potranno poi considerarsi i riposi giornalieri per allattamento.
Per stabilire in concreto l’effettivo importo della tredicesima di cui Lei ha diritto, occorre guardare sia al contratto che Lei ha stipulato che alla categoria lavorativa alla quale appartiene. Essendo dipendente di studi associati, potrà fare riferimento al CCNL per i dipendenti degli studi professionali in vigore.
A tal proposito, il Ccnl degli studi professionali non prevede un compenso a titolo di integrazione dell’indennità previdenziale da parte del datore di lavoro, ma il datore di lavoro, ove previsto dal contratto stipulato, è tenuto a corrispondere la parte di tredicesima non versata dall’Inps fino a concorrenza del 100%, vale a dire il 20% della quota complessivamente maturata.
Un cordiale saluto.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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