Ines

chiede:

Buongiorno, il mio titolare mi ha comunicato che mi vuole licenziare ma io sono incinta, al terzo mese di gravidanza. Lei cosa mi consiglia? Come mi devo muovere?

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice, la sua preoccupazione purtroppo accomuna molte donne in gravidanza. Non di rado il momento della vita della donna in cui il ruolo di lavoratrice si incrocia con quello di madre viene vissuto come un “problema” nei rapporti di lavoro, per la paura che il datore di lavoro abbia interesse a licenziare la donna o la induca alle dimissioni, non esattamente volontarie, in vista dell’assenza prolungata dal luogo di lavoro per lo stato di gravidanza.

Proprio per tutelare i diritti della lavoratrice e la sua fondamentale funzione nella vita familiare la legge italiana prevede una serie di tutele contro i licenziamenti durante il periodo che va dalla gravidanza al primo anno del bambino. Infatti, durante la gravidanza, e sino al primo anno del bambino vige il divieto di licenziamento della donna lavoratrice incinta e poi madre. L’art. 54 del d.lgs. 151/2001, ribadendo il principio già previsto con l’art. 2 della l. 1204/1971, stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, se licenziata nel corso di tale periodo, può presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni di gravidanza che lo vietavano.

Il licenziamento intimato in violazione delle norme a tutela della maternità è nullo, con la conseguenza che il rapporto va considerato come mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni medio tempore maturate. Le uniche deroghe a questa normativa sono esplicitamente previste dalla legge e riguardano i casi di:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

Pertanto se Lei ha comunicato al datore di lavoro lo stato di gravidanza, ed il licenziamento non deriva da una delle ipotesi in deroga ex art. 54, I comma art. d.lgs 151/2001, il licenziamento sarà illegittimo. Cari saluti

 

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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