Anonimo

chiede:

Salve, cerco di essere concisa. Ho due lavori part-time uno a tempo determinato (scaduto il 31/07/11 – 20 ore) e uno a tempo indeterminato (14 ore). Sono in gravidanza a rischio dai due lavori ed ho sempre percepito l’indennità di maternità da entrambi. Entro nei mesi obbligatori il 05 settembre. Oggi ho presentato la domanda di maternità obbligatoria per il lavoro da cui sono stata licenziata e l’inps mi ha risposto che per questo lavoro non ho diritto a nessuna indennità, avendo l’altro a tempo indeterminato. In pratica se oggi percepivo 360 + 500 euro tra i due lavori come indennità, da domani ho diritto a solo ai 360 euro del primo. È corretta questa interpretazione? Non trovo giusto che visto che il contratto non è stato rinnovato poiché sono in gravidanza io non sia tutelata con l’indennità!!! Attendo cortese riscontro.

Gentile Katia, pur comprendendo e condividendo il Suo disappunto, il D. Lgs. 151 del 2001 all’art. 24 c. 2 fornisce dei chiarimenti, specificando come uno dei requisiti per vantare la corresponsione del prolungamento del trattamento economico nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, quello che la gestante si debba trovare “sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupata“. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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