Anonimo

chiede:

Buongiorno, ho un contratto di apprendistato che scade a febbraio 2020. Ho scoperto di essere incinta e alla scadenza sarò al quinto mese di gravidanza. Alla fine del contratto possono licenziarmi o il contratto verrà comunque “trasformato” in un contratto a tempo indeterminato? Potrò fare la maternità obbligatoria? La ringrazio.

Avv. Claudia Pace

risponde:

Gentile Lettrice, Lei chiede se il datore di lavoro possa licenziare liberamente l’apprendista o se invece sia vincolato dalle norme valide per tutti gli altri lavoratori. La risposta è legata alla scadenza del contratto di apprendistato perché, se scaduto, c’è una maggior libertà da parte dell’azienda. Al termine del periodo di apprendistato tanto il datore di lavoro quanto l’apprendista possono recedere liberamente dal contratto dandone il preavviso. Il recesso non deve essere motivato e giustificato da particolari ragioni (giusta causa o giustificato motivo). Non valgono quindi le regole del normale contratto di lavoro subordinato, come invece avviene per il licenziamento intimato durante il periodo di apprendistato.

In caso invece di continuazione del rapporto lavorativo, il contratto diventa a tempo indeterminato. Inoltre, se assunta, potrà usufruire della maternità obbligatoria. Se si trovasse disoccupata, la maternità le spetterà solo a precise condizioni, elencate e descritte all’art. 24 del D.lgs 151/2001. Nel periodo in cui da disoccupata percepirà la maternità, si sospenderà l’indennità di disoccupazione, che riprenderà al termine del congedo di maternità.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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