Anonimo

chiede:

Buongiorno, sono in maternità anticipata dallo scorso inizio settembre per problemi insorti nel corso del terzo mese (dp 16 febbraio); lo scorso 14 settembre, com’era programmato da prima dell’inizio della gravidanza, mi sono sposata. Il mio congedo matrimoniale, richiesto per sicurezza in ogni caso a partire dal 20 settembre, sarà assorbito dalla maternità o, come ho letto da alcune fonti, potrà essere goduto entro un anno dalla celebrazione delle nozze? Sono capotreno con contratto trasporti a tempo indeterminato. Grazie mille

Gentile Silvia, in assenza di espressa previsione da parte del contratto collettivo di lavoro, il congedo deve essere fruito in concomitanza del matrimonio (al quale è funzionalmente collegato) o per esigenze produttive entro i 30 giorni successivi; questo termine è perentorio per accordo interconfederale e vale sia per gli impiegati che per gli operai. Tuttavia se c’è accordo tra datore e lavoratore nulla vieta di spostare il termine. Il termine di un anno a cui Lei fa cenno, si riferisce al termine entro cui l’Inps è tenuto a corrispondere l’assegno per congedo matrimoniale dei lavoratori operai. Cordiali saluti.

* Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

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